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Con la pronuncia n. 18216 dello scorso 2 maggio, la I sezione penale della Corte di Cassazione ha assolto un uomo imputato dell'art. 660 c.p. per aver inviato alcuni messaggi alla sua ex fidanzata, escludendo che l'invio di 15 sms in 75 giorni possa essere un comportamento petulante finalizzato ad interferire nella sfera di libertà della persona offesa, fino al punto di determinarla ad invocare aiuto.
Si è quindi specificato che "il reato è integrato non da qualsivoglia condotta che interferisca sul piano oggettivo nell'altrui sfera di quiete personale, ma soltanto da quelle azioni si caratterizzano, per le loro modalità e sostegno psicologico, in termini di petulanza; sotto il profilo soggettivo, l'agente è direzionato verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà".
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato per il reato di cui all'art. 660 c.p., perché col mezzo telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, recava alla sua ex fidanzata molestie e disturbo, inviandole alcuni sms.
In particolare l'uomo, lasciato dalla donna, le mandava 15 messaggi in 75 giorni, manifestando prevalentemente la sua gelosia verso i suoi nuovi frequentatori; solo due dei summenzionati sms avevano un obiettivo contenuto offensivo.
A fronte della ricezione dei messaggi, la persona offesa decideva di non attivare sul proprio apparecchio cellulare alcun sistema di blocco dei messaggi provenienti dall'utenza dell'ex e, soventemente, rispondeva.
Per tali fatti, il Tribunale di Catanzaro, ritenuto integrato il reato di molestia o disturbo alle persone, condannava l'imputato alla pena di euro 150,00 di ammenda.
L'ex fidanzato proponeva ricorso per Cassazione, denunciando erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 660 c.p., perché il Tribunale aveva erroneamente accertato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Posto che il reato è integrato quando l'agente operi al fine specifico di interferire in maniera inopportuna nell'altrui sfera di libertà, per petulanza o per altro biasimevole motivo, l'imputato sosteneva come, nel caso di specie, non si fosse in presenza di:
-alcun biasimevole motivo, in quanto i messaggi avevano l'ingenuo scopo di riallacciare la relazione sentimentale;
-alcuna petulanza intesa come modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, in quanto gli sms erano stati solo 15 ed andavano contestualizzati alla luce delle nuove forme di comunicazioni, che oggi avvengono spesso tramite l'invio e la ricezione giornaliera di un numero elevatissimo di messaggi con il cellulare;
- alcun dolo specifico, proprio per il mutato modo di intendere la misura delle comunicazioni individuali da parte nelle nuove generazioni (tra cui la persona offesa), sicché quel comportamento, non poteva avere il fine di turbare o ledere la sfera di libertà dell'odierna parte offesa, sia per l'inidoneità dei mezzi, che per l'assoluta e generale convinzione che 15 sms in 78 giorni non sarebbero idonei a turbare nessuno.
La Cassazione condivide le tesi difensive dell'imputato.
Gli Ermellini rilevano come la caratteristica del reato in questione si incentra in un modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.
In particolare, il reato è integrato non da qualsivoglia condotta che interferisca sul piano oggettivo nell'altrui sfera di quiete personale, ma soltanto da quelle azioni si caratterizzano, per le loro modalità e sostegno psicologico, in termini di petulanza; pur non essendo un reato abituale, generalmente è richiesta l'abitualità delle condotte, in quanto è proprio la reiterazione delle condotte a creare disturbo. Sotto il profilo soggettivo, l'agente è direzionato verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà, mentre sono del tutto irrilevanti gli intenti persecutori dell'agente o la sua convinzione di operare per un fine non biasimevole.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia come i messaggi inviati giammai possono essere ritenuti petulanti, avendo – al più – i tratti della possibile molestia.
Più nel dettaglio, i 15 sms inviati nei 75 giorni esprimono essenzialmente amarezza provocata dalla interruzione del rapporto, gelosia e volontà di incontrare di nuovo l'ex fidanzata per riallacciare la relazione; nei fatti esposti è assente il tipico atteggiamento psicologico inerente alla petulanza del comportamento o ad altro biasimevole motivo che possa caratterizzare l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 660 c.p., consistente nella volontà effettiva dell'imputato di interferire nella sfera di libertà dell'altro, fino al punto di determinarlo ad invocare aiuto; sul punto, assume decisivo rilievo anche la circostanza che la persona offesa non abbia mai attivato il blocco dei messaggi.
In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso dell'uomo e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
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Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.