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In tema di appalto la clausola del disciplinare che preveda l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al concorrente che assorba risorse umane in numero superiore ai minimi di legge, assicurando ad esse mansioni e inquadramento analoghi a quelli precedenti, in modo da garantire la massima continuità nell'esecuzione dell'appalto, non entra in conflitto con i vincoli di concorrenza derivanti dal diritto unionale, tenuto conto che essa non comporta l'imposizione di un obbligo, ma accorda in via opzionale ai concorrenti la possibilità di conseguire un punteggio maggiore garantendo la continuità dei rapporti lavorativi e delle mansioni dei dipendenti del precedente appaltatore.
Tale previsione peraltro non si appalesa illegittima poiché, tra i criteri di aggiudicazione, possono essere compresi anche criteri di natura sociale riferiti all'applicazione di un determinato contratto collettivo di lavoro o di una determinata tipologia di contratto di lavoro individuale, volti a conseguire specifici obiettivi di stabilità occupazionale e di trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati nell'appalto; fermo restando il limite da tempo individuato dalla giurisprudenza europea, ossia che il requisito non trasmodi nella previsione di criteri sociali che, abbandonando il legame con l'oggetto del contratto (nei termini sopra richiamati), prendano in considerazione gli aspetti relativi alla politica generale dell'impresa o altri aspetti estranei al programma contrattuale.
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sentenza del 20 settembre 2023, n. 5155.