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Fonti: https://www.codicedeontologico-cnf.it/
Con sentenza n. 6 del 9 febbraio 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che l'indicazione di voci non dovute e manifestamente abnormi in un atto di precetto relativo al pagamento di propri compensi professionali costituisce comportamento lesivo della dignità e del decoro della classe forense, in quanto realizzano la violazione dei doveri di lealtà, diligenza e competenza.
Vediamo i punti salienti della vicenda sottoposta al Consiglio.
I fatti del procedimento
Nel caso sottoposto all'esame del Consiglio, l'avvocato incolpato è stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver notificato all'Assicurazione (condannata in giudizio al pagamento di una somma in favore della sua assistita) due atti di precetto. Ciò nonostante, dopo l'emanazione della sentenza, il medesimo avvocato avesse sottoscritto un atto di transazione e riscosso il relativo assegno comprensivo degli onorari. Senonché l'avvocato ha poi sottoscritto atto di quietanza con l'Assicurazione al fine di ottenere il pagamento di somme già percepite, che avrebbe poi ulteriormente riscosso.
Il CDD ha ritenuto che nella vicenda il comportamento tenuto dall'avvocato sia stato lesivo
Conseguentemente il CDD ha applicato all'avvocato la sanzione disciplinare della sospensione per cinque mesi dall'esercizio della professione.
L'incolpato ha così proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense sostenendo in particolare di aver notificato due atti di precetto per errore.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Nel merito il Consiglio ha ritenuto sussistente la condotta deontologicamente rilevante dell'incolpato, il quale
Da questi elementi il Consiglio ha dedotto che la condotta dell'incolpato abbia colpevolmente ingenerato nell'Assicurazione l'erroneo convincimento di dover versare all'avvocato ed alla sua cliente gli importi precettati, esponendosi ad un pagamento non dovuto ed alla locupletazione, da parte dell'incolpato e della sua assistita, di un duplice pagamento.
Secondo il Consiglio Nazionale Forense, un simile comportamento è certamente censurabile, in quanto suscettibile di far apparire l'avvocato, nonché l'intera classe forense, come un interlocutore non affidabile nei confronti di un soggetto terzo professionalmente qualificato, quale una compagnia di assicurazione, con cui gli avvocati sono chiamati frequentemente a trattare in un rapporto di collaborazione. A questo proposito il Consiglio ha precisato che nel rispetto delle dinamiche difensive il rapporto di collaborazione tra avvocato e assicurazione deve sempre essere connotato da chiarezza, correttezza e lealtà.
Passando all'esame degli elementi probatori, il Consiglio ha rilevato che nel caso di specie non sono stati dimostrati:
Di conseguenza il Consiglio Nazionale Forense ha ridimensionato l'affermazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato alla sola indebita notificazione degli atti di precetto a transazione raggiunta e per questi motivi, in parziale accoglimento del ricorso, ha applicato la sanzione della censura.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.