Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Avvocati. Illiceità dell'indicazione in precetto di somme già percepite

paid-invoice-and-rubber-stamp-on-paper-2022-12-07-05-41-48-utc

Fonti: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Con sentenza n. 6 del 9 febbraio 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che l'indicazione di voci non dovute e manifestamente abnormi in un atto di precetto relativo al pagamento di propri compensi professionali costituisce comportamento lesivo della dignità e del decoro della classe forense, in quanto realizzano la violazione dei doveri di lealtà, diligenza e competenza.

Vediamo i punti salienti della vicenda sottoposta al Consiglio.

I fatti del procedimento

Nel caso sottoposto all'esame del Consiglio, l'avvocato incolpato è stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver notificato all'Assicurazione (condannata in giudizio al pagamento di una somma in favore della sua assistita) due atti di precetto. Ciò nonostante, dopo l'emanazione della sentenza, il medesimo avvocato avesse sottoscritto un atto di transazione e riscosso il relativo assegno comprensivo degli onorari. Senonché l'avvocato ha poi sottoscritto atto di quietanza con l'Assicurazione al fine di ottenere il pagamento di somme già percepite, che avrebbe poi ulteriormente riscosso.

Il CDD ha ritenuto che nella vicenda il comportamento tenuto dall'avvocato sia stato lesivo

  1. sia dell'art.9 comma 1 del codice deontologico in quanto concretizza una violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e correttezza;
  2. sia dell'art. 19 del codice deontologico vigente (dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi) per aver intenzionalmente evitato ogni contatto con il collega di controparte non riscontrando le innumerevoli chiamate telefoniche e via email con richiesta di spiegazioni circa la vicenda.

 Conseguentemente il CDD ha applicato all'avvocato la sanzione disciplinare della sospensione per cinque mesi dall'esercizio della professione.

L'incolpato ha così proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense sostenendo in particolare di aver notificato due atti di precetto per errore.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Nel merito il Consiglio ha ritenuto sussistente la condotta deontologicamente rilevante dell'incolpato, il quale

  1. notificando due atti di precetto, ha richiesto all'Assicurazione il versamento di somme per sé a titolo di compensi professionale e per la sua assistita, nonostante avesse già concluso con l'Assicurazione stessa un accordo transattivo per gli stessi titoli;
  2. l'incolpato ha comunicato al legale dell'Assicurazione l'accettazione della proposta transattiva, inviando le coordinate bancarie alle quali ricevere il versamento dell'importo concordato a saldo, con la conseguenza che a tale data la vicenda doveva dirsi definita, rimanendo solamente da attendere i tempi tecnici per ricevere il pagamento;
  3. l'incolpato ha ammesso di avere notificato gli atti di precetto "per errore", tuttavia ha omesso di produrre copia delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento, dai quali sarebbe stato possibile ricavare con certezza la data dell'avvenuta notifica;
  4. in ogni caso non sono state prodotte comunicazioni dell'incolpato all'Assicurazione dirette a caducare gli effetti dell'avvenuta erronea notificazione degli atti di precetto, a fronte della transazione nel frattempo intervenuta.

 Da questi elementi il Consiglio ha dedotto che la condotta dell'incolpato abbia colpevolmente ingenerato nell'Assicurazione l'erroneo convincimento di dover versare all'avvocato ed alla sua cliente gli importi precettati, esponendosi ad un pagamento non dovuto ed alla locupletazione, da parte dell'incolpato e della sua assistita, di un duplice pagamento.

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, un simile comportamento è certamente censurabile, in quanto suscettibile di far apparire l'avvocato, nonché l'intera classe forense, come un interlocutore non affidabile nei confronti di un soggetto terzo professionalmente qualificato, quale una compagnia di assicurazione, con cui gli avvocati sono chiamati frequentemente a trattare in un rapporto di collaborazione. A questo proposito il Consiglio ha precisato che nel rispetto delle dinamiche difensive il rapporto di collaborazione tra avvocato e assicurazione deve sempre essere connotato da chiarezza, correttezza e lealtà.

Passando all'esame degli elementi probatori, il Consiglio ha rilevato che nel caso di specie non sono stati dimostrati:

  • né l'effettivo incasso, da parte dell'incolpato, del secondo pagamento che sarebbe stato eseguito dall'Assicurazione a seguito della notifica dei due atti di precetto;
  • né l'invio e la ricezione della e-mail dell'avvocato dell'Assicurazione con la richiesta di chiarimenti.

Di conseguenza il Consiglio Nazionale Forense ha ridimensionato l'affermazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato alla sola indebita notificazione degli atti di precetto a transazione raggiunta e per questi motivi, in parziale accoglimento del ricorso, ha applicato la sanzione della censura.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Corso di formazione per iscriversi nell’elenco dei...
Scontro tra Ardita e l'Avvocatura ma il Procurator...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito