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Avvocati. Le nuove prestazioni a sostegno della salute e famiglia

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Fonte https://www.cassaforense.it/

Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza entrato in vigore il primo gennaio 2024 prevede nuove prestazioni a sostegno della famiglia e della salute.

Le prestazioni a sostegno della salute previste dal regolamento sono:

a) copertura sanitaria assicurativa dei gravi eventi morbosi, dei grandi interventi chirurgici e degli interventi e accertamenti di medicina preventiva;

b) copertura assicurativa per lungodegenza, premorienza e infortuni;

c) contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti a favore degli iscritti e dei titolari di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa.

La copertura sanitaria e quella assicurativa sono dedicate agli iscritti in regola con le comunicazioni reddituali, e sono erogate con polizza assicurativa collettiva con onere totalmente o parzialmente a carico della Cassa.

Per quanto riguarda le prestazioni a favore della famiglia, il Regolamento prevede:

a) erogazioni in caso di familiari non autosufficienti con gravi disabilità, a favore degli iscritti non pensionati che assistano in via esclusiva il coniuge o il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia o i figli o i genitori non ricoverati a tempo pieno, affetti da minorazione prevista dalla L. n. 104/1992;

b) borse di studio per gli orfani degli iscritti non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, che frequentano la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, l'università o istituti equiparati;

c) borse di studio per i figli degli iscritti, che siano studenti universitari e non abbiano superato il compimento del ventiseiesimo anno di età;

d) provvidenze a sostegno della genitorialità a favore della professionista madre o del professionista padre iscritti alla Cassa Forense che non siano pensionati e i titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa;

e) erogazioni a favore di pensionati ultraottantenni a beneficio dei titolari di pensione di vecchiaia retributiva erogata dalla Cassa che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età, cancellati dagli Albi e non titolari di altri trattamenti pensionistici; 

f) erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%, per i titolari di pensione di vecchiaia retributiva o di inabilità erogata dalla Cassa, cancellati dagli Albi e non titolari di altri trattamenti pensionistici e di indennità di accompagnamento;

g) contributo per spese funerarie, corrisposta in caso di decesso dell'iscritto, del titolare di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa, al coniuge non legalmente separato, al convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia, ai figli e ai genitori.

Le prestazioni a sostegno delle genitorialità

L'indennità di maternità/paternità prevista dal Regolamento non è cumulabile con contributi o con prestazioni erogate dallo Stato per il medesimo evento e viene corrisposta nei casi e con le modalità previsti dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

L'indennità di maternità è prevista a favore delle libere professioniste regolarmente iscritte alla Cassa Forense.

Ai fini della corresponsione dell'indennità si considera

  • iscritta alla Cassa Forense la professionista la cui iscrizione all'Albo decorra da data non posteriore al parto o all'aborto o all'ingresso del bambino nella famiglia, nel caso di adozione o di affidamento, prescindendo dal tempo della delibera di iscrizione;
  • la professionista iscritta al registro dei praticanti, dal giorno successivo all'invio della domanda volontaria di iscrizione alla Cassa.

Anche l'indennità di paternità è subordinata all'iscrizione alla Cassa del professionista padre. Questa indennità verrà corrisposta in unica soluzione nei seguenti casi:

a) in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. In questi casi l'indennità viene riconosciuta in misura pari a cinque mensilità per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua;

b) nel caso di ingresso in famiglia di minore adottato o affidato. In questo caso l'indennità copre rispettivamente i cinque e i tre mesi successivi all'evento, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto;

c) nel caso in cui la madre non abbia diritto alla indennità di maternità, per cui l'indennità va a coprire i tre mesi successivi all'evento.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda per ottenere l'indennità di maternità/paternità deve essere inviata attraverso l'apposita procedura telematica nei seguenti termini:

  • a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto;
  • nel caso di aborto spontaneo o terapeutico entro il termine perentorio di 180 giorni dall'aborto;
  • nel caso di adozione o di affidamento preadottivo entro il termine perentorio di 180 giorni dall'ingresso del bambino nella famiglia.

 

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