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Fonte https://www.cassaforense.it/
Il Regolamento per l'erogazione dell'assistenza entrato in vigore il primo gennaio 2024 prevede nuove prestazioni a sostegno della famiglia e della salute.
Le prestazioni a sostegno della salute previste dal regolamento sono:
a) copertura sanitaria assicurativa dei gravi eventi morbosi, dei grandi interventi chirurgici e degli interventi e accertamenti di medicina preventiva;
b) copertura assicurativa per lungodegenza, premorienza e infortuni;
c) contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti a favore degli iscritti e dei titolari di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa.
La copertura sanitaria e quella assicurativa sono dedicate agli iscritti in regola con le comunicazioni reddituali, e sono erogate con polizza assicurativa collettiva con onere totalmente o parzialmente a carico della Cassa.
Per quanto riguarda le prestazioni a favore della famiglia, il Regolamento prevede:
a) erogazioni in caso di familiari non autosufficienti con gravi disabilità, a favore degli iscritti non pensionati che assistano in via esclusiva il coniuge o il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia o i figli o i genitori non ricoverati a tempo pieno, affetti da minorazione prevista dalla L. n. 104/1992;
b) borse di studio per gli orfani degli iscritti non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, che frequentano la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, l'università o istituti equiparati;
c) borse di studio per i figli degli iscritti, che siano studenti universitari e non abbiano superato il compimento del ventiseiesimo anno di età;
d) provvidenze a sostegno della genitorialità a favore della professionista madre o del professionista padre iscritti alla Cassa Forense che non siano pensionati e i titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa;
e) erogazioni a favore di pensionati ultraottantenni a beneficio dei titolari di pensione di vecchiaia retributiva erogata dalla Cassa che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età, cancellati dagli Albi e non titolari di altri trattamenti pensionistici;
f) erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%, per i titolari di pensione di vecchiaia retributiva o di inabilità erogata dalla Cassa, cancellati dagli Albi e non titolari di altri trattamenti pensionistici e di indennità di accompagnamento;
g) contributo per spese funerarie, corrisposta in caso di decesso dell'iscritto, del titolare di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa, al coniuge non legalmente separato, al convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia, ai figli e ai genitori.
Le prestazioni a sostegno delle genitorialità
L'indennità di maternità/paternità prevista dal Regolamento non è cumulabile con contributi o con prestazioni erogate dallo Stato per il medesimo evento e viene corrisposta nei casi e con le modalità previsti dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L'indennità di maternità è prevista a favore delle libere professioniste regolarmente iscritte alla Cassa Forense.
Ai fini della corresponsione dell'indennità si considera
Anche l'indennità di paternità è subordinata all'iscrizione alla Cassa del professionista padre. Questa indennità verrà corrisposta in unica soluzione nei seguenti casi:
a) in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. In questi casi l'indennità viene riconosciuta in misura pari a cinque mensilità per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua;
b) nel caso di ingresso in famiglia di minore adottato o affidato. In questo caso l'indennità copre rispettivamente i cinque e i tre mesi successivi all'evento, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto;
c) nel caso in cui la madre non abbia diritto alla indennità di maternità, per cui l'indennità va a coprire i tre mesi successivi all'evento.
Termini e modalità per la presentazione delle domande
La domanda per ottenere l'indennità di maternità/paternità deve essere inviata attraverso l'apposita procedura telematica nei seguenti termini:
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.