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Con l'ordinanza n. 4306 dello scorso 14 febbraio, la III sezione civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla richiesta avanzata da un legale di ottenere i compensi maturati per la prestazione stragiudiziale svolta a favore del suo assistito, vittima di un grave sinistro stradale, ha condannato un'impresa assicuratrice a corrispondere quanto richiesto dal patrocinatore, specificando che la preventiva richiesta di risarcimento del danno richiesta all'assicuratore ai sensi della legge n. 990 del 1969 – trattandosi di una prestazione stragiudiziale strettamente dipendente dal mandato relativo alla difesa, sì da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale – ha natura di prestazione giudiziale e deve essere liquidata in forma di spesa giudiziale.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione gli eredi di un uomo, deceduto in occasione di un sinistro stradale, accettavano, a titolo di acconto, la somma di euro 328.000,00 offerta a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali dall'assicurazione del danneggiante; l'assicurazione nulla riconosceva per l'ulteriore danno non patrimoniale lamentato e per le spese legali relative all'attività professionale svolta nel sinistro in oggetto.
Gli eredi adivano, quindi, il Tribunale di Roma affinché condannasse l'assicurazione al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, nonché, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze relative all'attività extragiudiziale svolta dal loro difensore e pari a euro 36.228,56.
Il Tribunale di Roma condannava la società al pagamento in favore degli attori di ulteriori complessivi € 211.922,35 per danni non patrimoniali, maggiorati di interessi, nonché alla rifusione delle spese di giudizio; nulla veniva, tuttavia, riconosciuto per le competenze legali relative alla fase stragiudiziale.
La decisione veniva sostanzialmente confermata anche dalla Corte di Appello di Roma.
Gli eredi, ricorrendo in Cassazione, censuravano la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006, della legge n. 990/1969, del D. Lgs. n. 209/2005, della prassi giurisprudenziale e del D.M. 127/2004, per aver la Corte d'Appello disconosciuto le competenze professionali per l'attività svolta dal legale in via stragiudiziale.
La Cassazione condivide le doglianze dei ricorrenti.
In relazione al disposto di cui all'art. 9 comma 2 del D.P.R. n. 254/2006, gli Ermellini chiariscono come la portata applicativa di tale articolo – nella parte in cui stabilisce che sulla somma, offerta dall'impresa di assicurazione e accettata dal danneggiato, non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona – va rivista alla luce dell'orientamento formatosi nella giurisprudenza della Cassazione in materia di spese stragiudiziali (ex multiis Cass. n. 11154/2015; Cass. n. 3266/2016 e 6422/2017).
In particolare, una lettura costituzionalmente orientata della norma impone che, anche nel caso di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, siano comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando non si sia ricevuta la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore; diversamente opinando, infatti, la disposizione sarebbe nulla per contrasto con l'art. 24 Cost., e, conseguentemente, andrebbe disapplicata tutte le volte in cui effettivamente il suo tenore letterale impedisca la risarcibilità del danno consistito nell'erogazione di spese legali effettivamente necessarie.
La Cassazione specifica, inoltre, che le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, sì da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, hanno, anche esse, natura di prestazioni giudiziali: ne deriva che tra le competenze professionali dovute al difensore per la parte stragiudiziale – e che devono essere liquidate in forma di spese giudiziali – rientra anche la preventiva richiesta di risarcimento del danno richiesta all'assicuratore ai sensi della legge n. 990 del 1969, trattandosi, in tal caso di un esercizio di attività stragiudiziale puramente strumentale a quella giudiziale, essendo condizione per la proponibilità dell'azione risarcitoria.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte – non nutrendo alcun dubbio sulla strumentalità dell'attività stragiudiziale compiuta a quella giudiziale – rileva come la Corte di appello abbia compiuto un evidente errore, parametrando le spese giudiziali dovute sul valore residuale della pretesa giudiziale contestata dalla compagnia assicuratrice e non sull'intero ammontare complessivamente riconosciuto in via stragiudiziale e giudiziale.
In conclusione la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione collegiale, affinché decida anche per le spese.
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