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Sezioni Unite. Discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria

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Con ordinanza n.8465/2022 del 15/03/2022, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, hanno affrontato il tema della giurisdizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento di cartelle esattoriali, e, esaminando l'escursus della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia, hanno individuato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo la vicenda sottoposta all'esame dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente ha proposto opposizione contro l'intimazione di pagamento di una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada, per recupero di tasse automobilistiche e per tassa di smaltimento dei rifiuti.

Costituitasi in giudizio una delle P.A. convenute, in qualità di ente impositore delle tasse automobilistiche, questa ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per due ordini di ragioni:

  • in quanto la controversia non riguarda atti dell'esecuzione, che ai sensi dell'art. 491 c.p.c. inizia col pignoramento; e
  • perché l'istante assume di agire avverso il primo atto attraverso il quale ha avuto conoscenza della pretesa di natura tributaria vantata dall'Amministrazione.

Conseguentemente l'ente ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art.41 c.p.c., chiedendo alle Sezioni Unite di determinare la giurisdizione del giudice tributario. 

La decisione delle Sezioni Unite

La Corte ha innanzitutto richiamato l'art.2, comma 1 D. Lgs. n.546/1996 a norma del quale "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (...)".

A questo proposito le Sezioni Unite hanno ricordato la giurisprudenza della Corte Costituzionale che con sentenza n.114/2018 ha precisato la portata dell'art.2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, affermando che la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario; a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.

Sulla base di questo orientamento costituzionale, la giurisprudenza di legittimità ha espresso due principi complementari, quali:

1) il principio secondo il quale la notifica della cartella di pagamento non impugnata dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che non appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto non verte sull'esistenza dell'obbligazione tributaria né sul potere impositivo tipico del rapporto tributario (S.U. 4.12.2019, n. 34447); e

2) il principio secondo cui devono essere devoluti alla cognizione del giudice tributario i fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida; invece appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento e ai fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella o dopo l'esecuzione tributaria (Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822).

Sulla base di queste premesse le Sezioni Unite hanno delineato il confine tra la giurisdizione del giudice tributario e quella del giudice ordinario affermando che:

  • alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia stata omessa o sia inesistente o nulla. Ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
  • alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma dell'atto esecutivo come tale, sia in presenza di una valida notifica della cartella o dell'intimazione, sia in caso di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti.

Conseguentemente, nel caso di specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario.

 

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