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Ancora in tema di validità della notifica al difensore d’ufficio

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Con ricorso per Cassazione il difensore dell'indagata chiedeva la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua istanza per vedere dichiarata la non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale dei minorenni per omessa notifica dell'estratto contumaciale di detta sentenza nel domicilio dichiarato.

Eccepiva la difesa che erroneamente la notifica era stata fatta al difensore che aveva presenziato d'ufficio alla sola udienza, preliminare mentre avrebbe dovuto essere effettuata al difensore che era stato nominato d'ufficio nel decreto di irreperibilità.

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 43528 depositata lo scorso 24 ottobre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La Corte rileva come l'imputata quando le fu richiesto di eleggere domicilio, si limitò a indicare il Campo nomadi di OMISSIS.

Tale domicilio non veniva ritenuto idoneo per effettuare le notifiche nel corso del procedimento in quanto non permetteva di individuare con precisione il preciso recapito stabilmente esistente dove potere rintracciare l'indagata o la persona che avrebbe potuto ricevere le notifiche per suo conto. 

 Di conseguenza, afferma la Corte, la modalità di notifica non poteva che essere quella dell'art. 161 co. 4 c.p.p. (Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159) non essendo necessari ulteriori accessi in un luogo risultato di per sé definitivamente inidoneo ai fini della dichiarazione del domicilio.

Correttamente, secondo la Corte, però viene posta dalla difesa la questione della notifica all'errato difensore.

La risposta a tale doglianza va fornita, secondo la Corte, individuando, dal completo esame degli atti processuali, "il difensore nominato di ufficio a norma dell'art. 97 c.p.p., commi 1 e 3, che ha effettivamente assunto la titolarità della difesa nel prosieguo del procedimento e che, pertanto anche in caso di sostituzione ex art. 97 c.p.p., comma 4, doveva rimanere il destinatario della notifica operata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4 (Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014, dep. 2015, Rv. 262666)".

Non risultava, però, dalla motivazione del provvedimento del giudice di merito che il Tribunale di Roma avesse effettivamente effettuato il richiesto vaglio sulla validità della notifica.

Pertanto la Corte annulla il provvedimento impugnato e rinvia al merito per un nuovo esame. 

 

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