Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Violenza sessuale compiuta durante un bagno, SC: “Nessuna colpa della mamma rimasta in spiaggia”

Imagoeconomica_1532422

Con la sentenza n. 43413 dello scorso 23 ottobre, la III sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna per il reato di violenza sessuale inflitta ad un insegnante che, durante un bagno in acqua, aveva avvicinato una studentessa e, proponendosi di insegnarle a nuotare, la aveva toccata più volte in zone erogene.

La Corte ha altresì confermato il risarcimento del danno a favore della mamma, costituitasi parte civile, non ravvisando in capo a quest'ultima un difetto di vigilanza della figlia ostativo al riconoscimento della pretesa risarcitoria, non potendosi esigere che la donna, dalla spiaggia, esercitasse un controllo ravvicinato sulla figlia all'epoca quindicenne, anche quando costei era intenta a fare il bagno a mare.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un insegnante, accusato del reato di cui all'art.609 bis comma 3 c.p., per avere costretto una ragazza a subire atti sessuali, dapprima cingendole la vita da dietro e, dopo che la predetta era riuscita a divincolarsi, avvicinandosi a lei nuovamente, stringendole le mani sui seni.

In particolare, la ragazza, all'epoca quindicenne, si era recata sulla spiaggia di Crotone insieme alla mamma e ad un amico; recatasi in acqua per fare un bagno, veniva avvicinata dall'imputato, il quale si trovava a Crotone con altri due colleghi insegnanti, tutti designati quali commissari esterni negli esami di maturità. Tra la ragazzina e l'insegnante nasceva una conversazione, al termine della quale il docente, che aveva espresso vari apprezzamenti fisici alla ragazzina, si proponeva di insegnarle a immergersi in acqua, prestandole una maschera da sub; nell'impartire la lezione, l'uomo toccava fugacemente la minore in varie parti del corpo, comprese le zone erogene e, in particolare, il seno. Comprese le intenzioni del suo interlocutore, la minore usciva dall'acqua, informando la madre dell'accaduto. 

 Per tali fatti, il Tribunale di Crotone condannava l'imputato a un anno e due mesi di reclusione.

La Corte di Appello di Catanzaro confermava la pena inflitta, disponendo altresì il risarcimento dei danni in favore della ragazza e di sua madre, costituitesi parti civili, da liquidare in separata sede.

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'uomo si doleva per aver i giudici di merito considerato attendibile la dichiarazione resa dalla persona offesa, nonostante le molteplici incongruenze ravvisabili del suo narrato dell'adolescente: la sentenza impugnata aveva, nondimeno, formulato il giudizio di colpevolezza, laddove, invece, alla luce delle incertezze emerse nella ricostruzione della vicenda, non poteva ritenersi sufficientemente provata né la sussistenza del contatto fisico nelle zone erogene del corpo della minore, né tantomeno la volontarietà di un simile contatto, avuto riguardo alla concitazione del momento e alle peculiari circostanze in cui si erano verificati i fatti di causa.

In seconda istanza, il ricorrente evidenziava la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al risarcimento del danno riconosciuto in favore della mamma, osservando che alcuna somma poteva essere liquidata a suo vantaggio, posto che la signora non aveva effettuato un'adeguata vigilanza sulla figlia, volta a impedire il verificarsi di ipotetici episodi illeciti a suo danno.

La Cassazione non condivide le difese mosse dal ricorrente.

La Corte sottolinea come che il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli non presenta vizi di legittimità, in quanto le due conformi sentenze di merito hanno ricostruito i fatti in maniera chiara e puntuale, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, il cui racconto è stato ritenuto attendibile, perché spontaneo, lineare e privo di intenti calunniosi o di forme di gratuita enfatizzazione; di contro, le lievi discrasie riscontrate sono state ritenute ragionevolmente non significative, sia perché relative ad aspetti marginali della vicenda, sia perché giustificate dalla concitazione dei fatti.

 Sul punto, sia il Tribunale che la Corte di appello avevano escluso che la persona offesa potesse aver equivocato il significato dei gesti del professore, sia perché gli stessi erano stati preceduti da vari apprezzamenti fisici, sia perché i toccamenti, seppur fugaci, erano stati comunque reiterati e invadenti, al punto da spingere la ragazzina a uscire dall'acqua per porre fine a quella situazione.

Alla luce di tanto, gli Ermellini evidenziano come il giudizio sull'attendibilità della persona offesa, ben sorretto da argomentazioni razionali, resiste alle obiezioni difensive, che, invece, si articolano nella sostanziale riproposizione di una lettura alternativa del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
In merito alle statuizioni civilistiche, la sentenza in commento ribadisce come la condotta illecita dell'imputato abbia avuto ripercussioni negative sia per la minore, destinataria diretta delle avances, sia per sua madre: in merito alla posizione della madre, la Corte non ravvisa in capo a quest'ultima un difetto di vigilanza della figlia ostativo al riconoscimento della pretesa risarcitoria, non potendosi esigere che la donna, dalla spiaggia, esercitasse un controllo ravvicinato sulla figlia all'epoca quindicenne, anche quando costei era intenta a fare il bagno a mare.

In conclusione la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Fanno come con Lidia Poët, attaccano le donne, anc...
Ancora in tema di validità della notifica al difen...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito