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Pedone investito, SC: al di fuori delle strisce il grado di colpa del conducente si riduce

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2241 del 28 gennaio 2019, ha affermato che, in caso di investimento del pedone, la condotta di quest'ultimo consistente nell'attraversamento della strada al di fuori delle apposite strisce riduce «progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente». 

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa. 

I ricorrenti, prossimi congiunti del pedone deceduto a seguito di sinistro stradale, hanno impugnato la sentenza di secondo grado, con cui la Corte d'Appello ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale. In buona sostanza, i ricorrenti lamentano il fatto che i Giudici hanno affermato che, nel caso di specie, sussiste una concorrente responsabilità tra il pedone investito mentre attraversava la strada al di fuori delle strisce e il conducente del veicolo: una corresponsabilità, questa, determinata nella misura rispettivamente del 60% e del 40%. A parere dei prossimi congiunti della vittima, tale decisione è ingiusta ed erronea.

La decisione della SC. 

In via preliminare appare opportuno richiamare la normativa che disciplina i comportamenti dei pedoni e dei conducenti. Si tratta degli articoli 190 e 191 del codice della strada. La prima disposizione stabilisce che i pedoni hanno l'obbligo di circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sugli spiazzi per essi predisposti. Quando questo non è possibile, i pedoni devono circolare sul margine della carreggiata opposto a quello del senso di marcia e ciò al fine di evitare intralcio alla circolazione. Nell'ipotesi in cui i pedoni devono attraversare la strada, essi hanno l'obbligo di servirsi delle apposte strisce pedonali, dei sottopassaggi o sovrappassaggi.  

In mancanza o se questi distino più di 100 metri dal luogo dell'attraversamento, i pedoni «possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri». L'articolo 191 su menzionato, invece, riferendosi al comportamento dei conducenti dei veicoli, prevede che se non vi sono semafori o agenti, i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, essi devono rallentare e fermarsi quando il pedone ha già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, in modo da consentire a quest'ultimo di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. Da questa breve premessa normativa, risulta chiaro, a parere dei ricorrenti, che i Giudici dei gradi precedenti hanno valutato erroneamente la questione, attribuendo una responsabilità anche al pedone. Infatti, secondo i ricorrenti, non è stato considerato il fatto che il conducente dell'autovettura investitrice, «ove avesse osservato l'obbligo di attenzione previsto dalle suddette disposizioni, avrebbe potuto tranquillamente evitare l'investimento». Di diverso avviso è la Suprema Corte di Cassazione. Secondo quest'ultima, «il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone; c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964)». 

Orbene, nel caso di specie, il pedone investito, attraversando la strada al di fuori delle apposite strisce ha posto in essere, a parere dei Giudici di legittimità, un comportamento «comunemente qualificato dalla giurisprudenza quale concausa nella produzione dell'evento». E ciò in considerazione del fatto che «sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli». Ne consegue che, sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione, bene hanno deciso i Giudici dei gradi precedenti, i quali non hanno fatto altro che dare attuazione a tale principio, 

  • ravvisando, nella questione in esame, un concorso di colpa ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile; 
  • ripartendo, alla luce delle indagini tecniche svolte nel corso del giudizio di merito, le rispettive percentuali di colpa. 

Una decisione quella dei magistrati del giudizio di merito che, tra l'altro, a parere della Corte di Cassazione, è sorretta anche da un «corretto impianto logico e argomentativo». Alla luce di tali considerazioni, pertanto, le deduzioni dei ricorrenti, ad avviso dei Giudici di legittimità, appaiono risolversi nella pretesa di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella operata dai giudici dei gradi precedenti (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932), non consentita in sede di legittimità. Per tal verso, quindi, la Suprema Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata e affermando che il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possono essere riesaminati elementi di fatto già considerati nei gradi precedenti, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

 

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