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Concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale: calcolo della pena

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Con la sentenza n. 42500 del 2018, la Corte di Cassazione chiarisce come vada calcolata la pena in caso di concorso di circostanze omogenee ad effetto speciale qualora queste prevedano, come sanzione, generi di pena diversi.

La vicenda traeva origine da un reato stradale.

Il ricorrente era stato condannato alla pena di anni uno e mesi 6 di arresto e all'ammenda per € 4.000,00 - con revoca della patente di guida - per aver guidato la propria autovettura in stato di ebrezza, con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le 22 e prima delle 7 e di aver cagionato così un incidente.

La sentenza di primo grado veniva confermata in grado di appello, così l'imputato proponeva ricorso per Cassazione deducendo due vizi.

Entrambi concernevano profili del concorso di aggravanti ad effetto speciale.

Con il primo motivo deduceva il vizio di motivazione con riguardo all'applicazione dell'aumento facoltativo di pena previsto dall'art. 63 co. 4 c.p.

Con il secondo, invece, rilevava come i giudici avessero operato un'erronea applicazione di tale aumento poiché non avevano considerato che le aggravanti speciali contestate prevedevano generi di pena diversi.

A fronte di un aggravante, quella del co. 2 sexies dell'art. 186 cod. strada, che prevede solo un aumento della pena pecuniaria, infatti, il giudice avrebbe errato nel ritenere di poter procedere con l'aggravamento anche della pena detentiva, congiunta a quella pecuniaria, con cui è sanzionato il reato principale e l'altra fattispecie aggravante ritenuta applicabile. 

La Corte ritiene di accogliere solo il secondo motivo, riprendendo in motivazione un recentissimo arresto delle Sezioni Unite Penali e rideterminando la pena applicata.

Le Sezioni Unite si sono trovate a risolvere la questione circa la modalità di calcolo della pena in ipotesi di continuazione, quando avvinti da tale vincolo siano stati reati puniti con pene eterogenee.

Ha stabilito che, anche in quei casi, l'aumento va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva, ma ciò non può portare a mutare il genere di pena prevista per ciascun reato, che rimane quella propria per legge.

Il caso che si trova a decidere la Corte non è perfettamente assimilabile a quello delle Sezioni Unite, ma concerne pur sempre il calcolo della pena dovuto ad un aumento progressivo ed unitario della stessa, in ipotesi di fattispecie punite con pene eterogenee.

Il reato principale, ovvero l'art. 186 co. 2 lett. c) del codice della strada, è, infatti, punito con la pena detentiva dell'arresto congiunta a quella pecuniaria dell'ammenda.

Una delle due aggravanti ad effetto speciale prevede il raddoppio delle sanzioni (quindi sia dell'arresto che dell'ammenda), l'altra l'aumento da un terzo alla metà della sola ammenda.

Trattandosi di aggravanti ad effetto speciale, trova quindi applicazione il criterio dell'art. 63 co. 4 c.p. secondo cui quando concorrono più aggravanti ad effetto speciale, trova applicazione solo quella più grave che però può essere aumentata dal giudice.

Da qui la assimilabilità della fattispecie sub iudice a quella già decisa dalle Sezioni Unite. 

Ritenendo quindi di poter applicare lo stesso principio, il calcolo della pena deve essere effettuato secondo il criterio di determinazione moltiplicativo della pena base, ma questa va poi ragguagliata con il genere di pena con il quale è punita la circostanza aggravante che determina l'aumento.

In conclusione, tuttavia, sebbene l'aumento di pena dovrà essere compiuto effettivamente calcolando la pena unitariamente e dunque, nel caso di specie, aumentando sia la pena pecuniaria che quella detentiva, sarà poi necessario operare un ragguaglio: il quantum di aumento relativo all'arresto dovuto all'applicazione della seconda aggravante dovrà essere ragguagliato alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p. e trasformato in ammenda.

Nel caso oggetto del giudizio, finito all'esame della Suprema Corte, il calcolo della pena operato dalla corte territoriale era dunque coerente, corretto e motivato, tuttavia, l'aumento della pena detentiva (quello operato in forza dell'aumento facoltativo per il concorso della seconda circostanza aggravante speciale) doveva essere ragguagliato alla pena pecuniaria.

Pertanto, trattandosi di un mero calcolo matematico, annulla senza rinvio la sentenza impugnata in punto di pena che ridetermina direttamente nel dispositivo.

 

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