Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
La sezione IV della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, la n. 12490, depositata lo scorso 20 marzo, si è trovata ad indicare gli elementi costitutivi ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Nel caso di specie, infatti, l'imputata veniva condannata per aver provocato un incidente guidando in stato di alterazione psico - fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
Il ricorrente eccepiva, sul punto, l'erroneità della decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto integrato tale reato da parte di soggetto che in precedenza aveva assunto sostanze stupefacenti, senza che fosse stata data prova o argomento lo stato di alterazione psico-fisica.
L'assunzione di sostanze stupefacenti non è sufficiente al fine di integrare la penale responsabilità del soggetto.
Il ricorso, infatti, viene considerato fondato proprio sulla base dei precedenti giurisprudenziali sul punto.
Il co. 1 dell'at. 187 c.d.s. dispone che: "Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito [...]."
Seguendo la lettera della norma non è, dunque, sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.
I giudici, infatti, ricordano come "il reato in parola non è integrato dalla mera condotta di guida da parte di colui che in precedenza abbia assunto sostanza stupefacente, risultando piuttosto costituito dalla guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di simili sostanze. Ciò richiede non soltanto l'accertamento del dato storico dell'avvenuto uso di esse ma anche quello dell'influenza sulle condizioni psico-fisiche dell'assuntore durante il tempo della guida del veicolo."
Sempre parafrasando le parole della Corte, lo stato di alterazione peraltro non deve per forza essere accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ma il giudice può anche desumerlo da accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, valorizzando le deposizioni raccolte e il contesto in cui il fatto si è verificato.
Nel caso sottoposto al suo esame, osservava la Corte, però, come i giudici avessero del tutto omesso di effettuare questo tipo di controllo, non avendo ricercato il collegamento tra l'assunzione delle sostanze stupefacenti e lo stato di alterazione dell'assuntore durante la guida del veicolo.
I giudici di merito, infatti, pur avendo accertato la presenza cannabinoidi nel sangue dell'imputata e il suo coinvolgimento in un incidente stradale, non avevano in alcun modo argomentato sull'esistenza di tale alterazione psicofisica.
Pertanto, la Corte annullava tale capo della sentenza e il procedimento veniva rinviato ad altra sezione della corte di appello.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Sono un giovane avvocato presso il foro di Siena.
Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2015 in diritto penale amministrativo e responsabilità degli enti giuridici (d.lgs. 231/2001).
Presso lo stesso Ateneo ho conseguito il diploma presso la scuola di specializzazone per le professioni legali nell'estate del 2017.
La mia passione per i viaggi e per la tutela dei diritti, mi ha portato più volte in Africa al seguito di progetti di cooperazione internazione insiema alla mia famiglia.
Amo leggere, studiare e mi interesso di tutto ciò che può essere chiamato cultura a partire da quella classica fino alle tematiche di maggior attualità.