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Stupefacenti: la codetenzione di droghe pesanti e leggere non va considerata in maniera unitaria .

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 I giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 40294 dell'11 settembre 2018, in tema di detenzione di stupefacenti, hanno affermato il principio secondo cui è assolutamente errato considerare in maniera unitaria la detenzione di droghe pesanti e leggere.

I Fatti

La Corte di Appello di Bari aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ex art 73 comma 1 T.U. Stp, perché trovato in possesso di 4,10 grammi di cocaina e del reato di cui all'art. 73 comma 4 del TU perché trovato in possesso di grammi 135 di  marijuana  e di 90 grammi di hashish

Avverso la pronuncia emessa dalla Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato attraverso due motivi:

Con il primo motivo deduceva la violazione di legge in relazione all'art. 73, co. 1 T.U. Stup. Il ricorrente sosteneva che la Corte di appello non aveva vagliato adeguatamente gli elementi di fatto essenziali per una corretta qualificazione giuridica della condotta dell'imputato. Con il secondo motivo lamentava che la Corte di Appello avesse reso una motivazione manifestamente contraddittoria laddove da un verso contestava il vincolo di continuazione fra i diversi fatti relativi alla detenzione di diverse tipologie di sostanze e poi li considerava in maniera unitaria sol per giustificare il diniego dell'applicazione del comma 5 dell'art. 73 con riferimento alla lieve entità

  Motivazione

Il ricorso è stato dichiarato fondato e quindi è stato accolto.

I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il primo motivo in quanto in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, (uso personale o meno) deve essere effettuata dal giudice di merito, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018 - dep. 14/02/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Con riferimento al secondo motivo del ricorso i giudici della Corte hanno invece ritenuto meritevole di accoglimento le doglianze prospettate dalla difesa dell'imputato.La Corte di Appello aveva escluso l'ipotesi del fatto di lieve entità con riferimento alla detenzione illecita delle droghe cd. leggere in ragione del dato ponderale. Nel caso di specie si è in presenza di 172 dosi di marijuana e di 93 dosi di hashish, per "765 dosi al consumo"; quantitativi da soli espressivi della non lieve offensività dei fatti. 

 Quanto invece alla detenzione della cocaina, dalla quale erano ricavabili 43 dosi medie, il giudice di merito aveva escluso l''ipotesi del fatto lieve poiché aveva applicato il principio secondo il quale, quando ricorre la contestuale detenzione spazio-temporale di sostanze stupefacenti di diversa natura, deve effettuarsi una valutazione complessiva unitaria della condotta illecita (Sez. 4, n. 28561 del 25/05/2016 - dep. 08/07/2016, Zuccaro, Rv. 267438). Nella sentenza impugnata anche la Corte di appello aveva interpretato la norma secondo una valutazione unitaria delle condotte di detenzione delle diverse sostanze stupefacenti "

Secondo i giudici della Quarta Sezione la valutazione effettuata dalla Corte di Appello, ispirata dall'orientamento per il quale in presenza di sostanze di tipo diverso, la lieve entità del fatto deve essere deve essere dichiarata a seguito di una valutazione unitaria delle sostanze detenute o cedute (, Sez. 3, n. 6824 del 04/12/2014 - dep. 17/02/2015, P.G. in proc. Masella, Rv. 262483) non può più reggere alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 32 del 2014.

I giudici della quarta Sezione pertanto hanno stabilito che poiché i fatti contestati hanno dato luogo a delitti diversi a seconda della sostanza trattata " la lieve entità va ricercata e riferita in relazione a ciascuno dei fatti commessi, aventi autonomia giuridica alla stregua dei commi da 1 a 4 dell'art. 73".

Alla luce di queste considerazione i giudici di legittimità hanno affermato che risulta evidente che " è erroneo considerare 'unitariamente' il fatto di detenzione di sostanze pesanti e leggere per valutarne la lieve entità. Si tratta di reati distinti, per ciascuno dei quali va operato quel giudizio". (in tal senso, Sez. 6, n. 21612 del 29/04/2014 - dep. 27/05/2014, Villari e altro, Rv. 259233, con riferimento ai precedenti penali del reo; Sez. 6, n. 8243 del 12/12/2017 - dep. 20/02/2018, Scardia, Rv. 272378).

I giudici della Corte hanno quindi affermato che " La Corte di Appello, quindi, ha fatto errata applicazione dell'art. 73 co. 5 quando ha ritenuto di dover escludere la lieve entità del fatto avente ad oggetto la cocaina 'perché la valutazione frazionata delle condotte non è consentita' in quanto l'art. 73, co. 5 non distinguerebbe tra le diverse tipologie di sostanze. "

Per tali motivi è stato disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, informato ai principi qui espressi.

Si allega sentenza 

 

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