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Atti giudiziari, SC: “Nessun risarcimento dalle Poste se la cartolina di ritorno viene consegnata in ritardo”

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Con l'ordinanza n. 13962 dello scorso 23 maggio, la III sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su una richiesta di risarcimento danni avanzata da un legale che aveva ricevuto, oltre i dieci giorni dalla spedizione, la cartolina di ritorno di una serie di atti giudiziari spediti in proprio a mezzo di plico raccomandato, ha negato la sussistenza, nel caso di specie, di un grave inadempimento di Poste Italiane, specificando che il ritardo nel recapito del plico attiene all'inesatto adempimento dell'obbligazione primaria assunta dal servizio postale (di consegna del plico entro termini prefissati), mentre il ritardo nella restituzione dell'avviso concerne un obbligo accessorio (di documentazione dell'avvenuta consegna) che ben può essere soddisfatto mediante il rilascio gratuito di un duplicato.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio da una richiesta di risarcimento danni avanzata da un legale – in veste di notificante in proprio di atti giudiziari, giusta autorizzazione da parte del proprio Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ex legge 53/1994 – avverso Poste Italiane s.p.a. per la mancata restituzione, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di spedizione, della cartolina di ritorno di taluni atti giudiziari spediti a mezzo di plico raccomandato; in particolare, il legale chiedeva di ottenere il pagamento, a titolo di indennizzo ovvero di risarcimento del danno, dell'importo di Euro 8,25, quale costo sostenuto per la spedizione di ciascun atto. 

Il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva la domanda e, ritenendo sussistente un grave inadempimento della convenuta, condannava Poste Italiane al pagamento dell'importo complessivo di Euro 41,25, oltre alle spese di lite.

La decisione veniva ribaltata in appello dal Tribunale di Benevento, il quale negava sia l'indennizzo che il risarcimento, per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, si rilevava come la normativa di riferimento (ovvero l'art. 6 della legge 890/82, l'art. 48 del D.P.R. 156/1973, e la Carta di Qualità dei servizi postali) prevedesse un indennizzo in favore dell'utente solo in caso di smarrimento del plico e non anche in ipotesi di smarrimento o di ritardo nella consegna dell'avviso di ricevimento; in secondo luogo si eccepiva come il legale non avesse né allegato né dimostrato di aver effettivamente subito un danno per effetto del ritardato recapito, inerente il solo avviso di ricevimento.

Avverso tale sentenza il legale proponeva ricorso per Cassazione eccependo come erroneamente si era applicata la legge 890/1982 laddove invece, avendo il ricorrente notificato direttamente l'atto giudiziario, si sarebbero dovute applicare le norme concernenti il servizio postale ordinario.

In secondo luogo l'avvocato eccepiva l'illegittimità dell'art. 6 della Carta di Qualità del Servizio Postale Universale per contrasto con il principio di ragionevolezza, chiedendone la disapplicazione nella parte in cui prevede un indennizzo solo per il caso di ritardo nel recapito del plico raccomandato escludendolo per l'ipotesi dello smarrimento o del ritardato recapito dell'avviso di ricevimento: a sostegno del proprio assunto, il ricorrente evidenziava come l'avviso di ricevimento è anch'esso raccomandato e può essere monitorato sul sito delle Poste Italiane, sicché risulta del tutto arbitraria ed irrazionale l'esclusione del rimborso del costo di spedizione nel caso di restituzione avvenuta oltre il decimo giorno lavorativo, essendo tale ipotesi del tutto identica alla ritardata restituzione del plico raccomandato. 

La Cassazione non condivide le doglianze del ricorrente.

Premessa l'applicabilità, nel caso di specie, della legge 890/82 e non delle norme disciplinanti il servizio postale ordinario (che, invece, disciplinano la peculiare ipotesi della notificazione della cartella esattoriale effettuata a mezzo del servizio postale), gli Ermellini escludono la possibilità di equiparare il ritardo della consegna del plico al ritardo nella restituzione dell'avviso di ricevimento.

Il ritardo nel recapito del plico attiene, infatti, all'inesatto adempimento dell'obbligazione primaria assunta dal servizio postale (di consegna del plico entro termini prefissati), mentre il ritardo nella restituzione dell'avviso concerne un obbligo accessorio (di documentazione dell'avvenuta consegna) che ben può essere soddisfatto mediante il rilascio gratuito di un duplicato.

Sotto il profilo normativo, l'articolo 6 della citata legge 890/82 disciplina in modo diverso l'ipotesi dello smarrimento del plico e quella dello smarrimento dell'avviso di ricevimento (per quest'ultima escludendo qualsiasi indennizzo); tale norma, a sua volta, costituisce la base normativa della previsione della Carta di Qualità dei Servizi Postali, che egualmente esclude l'indennizzo per le ipotesi dello smarrimento dell'avviso e per il ritardato recapito.

In ultima analisi, la Cassazione rileva come effettivamente il ricorrente non abbia provato di aver subito alcun danno, non potendosi sostenere che gli oneri di allegazione e dimostrazione del danno siano stati soddisfatti con la mera indicazione del costo di spedizione del plico, posto che l'importo pagato dall'utente ha costituito il corrispettivo per un servizio che è risultato comunque espletato da Poste Italiane; di contro, è rimasto del tutto indeterminato (oltreché indimostrato) in cosa sarebbe consistito il pregiudizio in concreto patito dal legale a causa del mero ritardo nella restituzione dell'avviso.

Alla luce di siffatte contingenze, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite. 

 

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