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Come cambia l'assegno di divorzio: approvato dalla Camera il ddl che riforma l'istituto, tocca ora al Senato

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Riferimenti normativi: Art.5, comma 6, L. n.898/1970 – artt. 3-29 Cost.

Focus: L'assemblea di Montecitorio ha approvato il 13 Maggio 2019 il disegno di legge n. 506-A del 12 aprile 2018 recante "Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile" al fine di adeguarlo ai più recenti orientamenti della giurisprudenza ed ai mutamenti sociali ed economici intercorsi negli ultimi anni. La proposta di legge, che passa ora al vaglio del Senato, persegue l'obiettivo di bilanciare equamente gli interessi del coniuge debole richiedente e gli interessi dell' ex coniuge tenuto al pagamento dell'assegno divorzile.

Principi generali: L'assegno divorzile è una delle principali conseguenze di carattere patrimoniale del divorzio, la cui corresponsione viene stabilita nella sentenza di divorzio e che spetta al richiedente dal momento in cui quest'ultima passa in giudicato. E' un diritto previsto dall'art. 5, sesto comma, della L. n. 898/1970, il quale recita: "Il tribunale … dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive". Tale diritto cessa quando il beneficiario contrae nuove nozze oppure l'obbligato muoia. In quest'ultimo caso il tribunale potrà, comunque, attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità.

Quantificazione dell'assegno divorzile: Nella determinazione del quantum dell'assegno l'interpretazione giurisprudenziale della norma non è mai stata univoca. In passato secondo l'orientamento della Cassazione (sent. n.1564/1990) si doveva tener conto del tenore di vita dei coniugi nel determinare l'assegno divorzile, escludendo il diritto alla corresponsione dello stesso nel caso in cui la relazione coniugale fosse stata particolarmente breve (Cass. nn.7295/2013 e 6164/2015). Tale orientamento è stato superato dalla Cass.civ., sez. I, con sent. n.11504 /2017, secondo cui nella valutazione inerente alla quantificazione dell'assegno il giudice di merito deve riconoscere il diritto all'assegno soltanto nel caso in cui l'ex coniuge non dispone di mezzi adeguati o non è in grado di procurarseli, indipendentemente dal tenore di vita preesistente durante il matrimonio.


E ancora con la sentenza n.18287/2018 le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, cioè va adottato un criterio composito che tenga conto: delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali; del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio (elemento prima escluso dalla già citata sentenza n.11504/2017); del contributo effettivo che il coniuge richiedente ha dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi con l'eventuale e conseguente sacrificio "delle proprie aspettative professionali e reddituali"; della durata del matrimonio; dell'età di chi richiede l'assegno e del mercato del lavoro. Pertanto, non si tiene conto solo del tenore di vita ma anche del contributo apportato in famiglia (Cass. civ., sez. I, sent. n.1178/2019). La funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio è stata richiamata anche dalla recente sentenza della Cass. n.12039/2019 e con sent. n.9533/2019 la Corte Suprema ha precisato che il mutamento delle condizioni patrimoniali dei coniugi deve essere valutato dal giudice anche se intervenuto nel corso del giudizio di appello.

Disegno di legge: I principi delineati, sanciti dalle Sezioni Unite, sono stati recepiti dalla proposta di modifica dell'articolo 5 della citata legge.

La proposta di legge, oltre ai principi suddetti, introduce un'altra importante innovazione, in quanto il giudice potrà predeterminare la durata dell'assegno concedendolo per un periodo limitato nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia momentanea, ovvero "dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili". Ciò affinché sia evitata una corresponsione ingiustificata quando il beneficiario abbia superato le sue difficoltà. La riforma stabilisce, infine, la cessazione della corresponsione dell'assegno oltre che in caso di nuove nozze (come già previsto dall'attuale formulazione dell'art.5) anche in caso di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno (ex art.1, comma 36, legge n.76/2016), anche non registrata, come stabilito da un emendamento. Comunque, l'obbligo di corresponsione dell'assegno nei casi sopraelencati non sorgerà nuovamente a seguito della separazione dopo le nuove nozze o di scioglimento dell'unione civile o della fine della convivenza. 

 

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