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Auto elettriche: detrazioni fiscali per installazione colonnine di ricarica

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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le regole applicative relative al bonus fiscale per l'acquisto e la posa in opera delle colonnine di ricarica delle auto elettriche. Di fatti, la legge 145/2018 ha introdotto, all'interno del Dl 63/2013, l'articolo 16 ter che prevede una nuova detrazione con riferimento alle «infrastrutture di ricarica» per veicoli elettrici.

La norma dispone che la detrazione dall'imposta lorda spetta semplicemente ai contribuenti sia soggetti Irpef che soggetti Ires, alla condizione che sostengano le spese per gli interventi agevolati e che tali spese rimangano effettivamente a loro carico. La detrazione ammonta al 50% delle spese sostenute a partire dal 1° Marzo fino al 31 Dicembre 2021 e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro/anno.

L'agevolazione fa riferimento, nello specifico, all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7kW

Per accedere all'agevolazione le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

La norma stabilisce che, per punto non accessibile al pubblico, debba intendersi o un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti, o un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità, ovvero un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Oltre all'acquisto e la posa in opera della infrastruttura, è oggetto di detrazione, sempre nel limite massimo stabilito dalla norma, anche la spesa iniziale per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW, comprendendovi, come chiarito con circolare 8/E/2019 dall'agenzia delle Entrate, «anche le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento (quali per esempio, i costi di allaccio)».

Per fruire della detrazione, i contribuenti, sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento equivalenti. Il pagamento con tali strumenti non è richiesto per i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. 

Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. Ai fini del riconoscimento della detrazione, per la parte relativa alla detrazione dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale, il valore in Kw della potenza addizionale è arrotondato al numero intero più vicino. L'Agenzia delle Entrate potrà definire ulteriori modalità di attuazione della disposizione.

 

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