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Crisi d'impresa: debiti tributari oltre soglia comunicati in automatico

GEN3

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) istituisce le procedure di allerta finalizzate a rilevare tempestivamente lo stato di crisi dell'impresa. Il sistema di allerta è stato pensato con la finalità di accelerare i tempi di emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento e di un elevato soddisfacimento dei creditori. 

Il comma 1 dell'articolo 15 del Codice prevede una particolare procedura di segnalazione da parte del Fisco: l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia per la riscossione e l'INPS, saranno chiamati ad avvisare tempestivamente il debitore con mezzi idonei della sua posizione debitoria critica. L'avviso ammonirà il debitore che, se entro 90 giorni dalla ricezione non provvederà a estinguere o altrimenti a regolarizzare per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici ne faranno segnalazione all'Ocri, anche per la conseguente e contestuale segnalazione agli organi di controllo del debitore. 

Una modifica che suona come avvertimento, ma che probabilmente creerà effetti negativi sui rapporti commerciali tra le imprese, tenuto conto che fatturazione elettronica e stretta creditizia già hanno avuto un pesante riverbero sulle capacità di credito delle imprese.

Basterà, ad esempio, il mancato pagamento del 10% dell'Iva a fare scattare la denuncia agli Organismi della crisi istituti (Ocri) presso le camere di commercioLa correzione della soglia dall'attuale 30% al 10% è stata dettata dalla necessità di rendere effettiva la vigilanza degli enti creditori. Il Governo ha così preso atto che, considerato che l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, che, nella fascia più elevata, è pari al 22% (da cui peraltro deve essere dedotta l'Iva sugli acquisti), la soglia di rilevanza del 30% attualmente presa in considerazione dalla norma non avrebbe mai potuto essere raggiunta nel trimestre. La diversa percentuale individuata rappresenta così un valore mediano e tiene conto dell'esistenza di settori produttivi in cui l'Iva dovuta è inferiore al 22%.

 L'azione dei creditori pubblici non sarà facoltativa bensì obbligata anche perché le conseguenze di eventuale errato comportamento potranno essere motivo di inefficacia del credito erariale il quale perderà i titoli di prelazione.

L'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici è legato al superamento di determinate soglie debitorie, definite, ai fini della normativa in commento, di importo rilevante, così esposte:

  • Agenzia delle Entrate:  ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica sia pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a: 
    • euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro; 
    • euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro; 
    • a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro.
  • INPS:  quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000.
  • RISCOSSIONE: Sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020), autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi:
    • per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000
    • per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000. 

Non sempre però i creditori pubblici sono tenuti ad esperire la suddetta procedura di segnalazione.

In particolare, la segnalazione non è da esperire laddove il creditore dimostri di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti certificati (si fa riferimento alla piattaforma cessione crediti) verso Pubbliche amministrazioni per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.

In merito alla decorrenza dell'obbligo di segnalazione è opportuno, infine, mettere in evidenza che sono previste delle differenziazioni a seconda della tipologia di creditore pubblico qualificato anche alla luce dei termini di verifica del raggiungimento delle soglie di debito sopra individuate. Per Agenzia delle Entrate dalla prima liquidazione periodica IVA del 1° trimestre 2021; per l'INPS dal 15 agosto al decorrere di specifiche e postume condizioni mentre per l'Agenzia delle Entrate- Riscossione da metà gennaio 2021 (considerando i termini di ricorso avverso gli accertamenti e gli atti di riscossione).

 

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