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Fonte: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Con ordinanza n. 106 del 04/01/202 la Corte di cassazione III sezione Civile ha affrontato il tema della esigibilità da parte della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense delle somme iscritte a ruolo e non riversate dal concessionario.
I fatti di causa
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'agente di riscossione per il pagamento della somma di euro 7.721,00 a titolo di somme iscritte a ruolo e non riversate dal concessionario. Avverso tale decreto l'agente di riscossione ha proposto opposizione, che è stata rigettata dal Tribunale con sentenza. Successivamente l'agente di riscossione ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'appello, che accogliendo l'appello, ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo applicabile alla controversia la L. n.228/2012 che sancisce l'inapplicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, che garantiscono a Cassa di rivalersi sul concessionario alla riscossione per i carichi a ruolo oggetto di mancato riversamento, qualora il concessionario stesso incorra nelle cause di perdita del diritto al discarico.
Conseguentemente Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 228 del 2012, in quanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, le disposizioni della suddetta L. n.228 del 2012 non sarebbero applicabili alla Cassa, in quanto si tratta ente di natura privata che non gode di sovvenzioni pubbliche.
La decisione della Corte di Cassazione
Sul punto la Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo il quale (Cass. n. 12229/2019) che ripercorrendo l'excursus normativo in materia, ha rilevato che
La successiva L. 228/2012, ha stabilito:
1) l'annullamento automatico dei crediti di importo sino ad euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, al fine di scongiurare l'antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazione e benefici dell'eventuale riscossione,
2) l'obbligo dell'Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad euro 2.000,00, di dare notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di riscossione (art. 1, comma 528, legge cit.);
3) per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/99 (art. 1, comma 529, legge cit.).
La Corte ha evidenziato che le modifiche introdotte dalla legge n.228 del 2012 relative ai crediti superiori ai 2000 euro
Conseguentemente, a parere della Corte, le disposizioni in esame costituiscono "uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell'organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private".
Sulla base di queste argomentazioni la Corte ha ritenuto l'infondatezza del ricorso proposto dalla Cassa e l'ha rigettato.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.