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Avvocati. Quando sussiste l'obbligo di informare il collega avversario della propria difesa

ricorso

Fonte (https://www.codicedeontologico-cnf.it/)

Con sentenza n.181 del 21 ottobre 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che l'obbligo di colleganza impone all'avvocato di tenere con i colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, ma non esige che l'avvocato sia tenuto ad informare il collega avversario delle iniziative che intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito, al di fuori dei casi in cui siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia.

I fatti dell'istruttoria

Nell'ambito di un procedimento per scioglimento del matrimonio, a fronte della richiesta da parte della collega che chiedeva per conto della sua cliente se vi fosse la possibilità di procedere in via consensuale, l'avvocato ricorrente ha omesso di informare la collega di aver già depositato il ricorso per scioglimento del matrimonio giudiziale

Conseguentemente l'avvocato è stato sottoposto a procedimento per violazione

  • dei principi di probità, dignità e decoro di cui all'art.9 nuovo codice deontologico forense e
  • del principio di cui all'art.19 nuovo codice deontologico che pone a carico dell'avvocato il dovere di mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

All'esisto dell'istruttoria, il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha dichiarato il non luogo procedere disciplinarmente in quanto nella corrispondenza prodotta non ha ravvisato alcun riferimento alle intenzioni della propria cliente circa la possibilità di un ricorso congiunto. 

 La suddetta decisione del CDD è stata impugnata dal COA per carenza di motivazione, in quanto i fatti avvenuti non sono stati contestati nel loro accadimento. Tuttavia poiché in occasione dell'invio della mail alla collega, l'avvocato incolpato avendo già depositato il ricorso da una settimana, aveva l'onere di informare la collega di tale deposito nel rispetto del rapporto di colleganza.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense, accogliendo la tesi del CDD ha rilevato che

  1. la corrispondenza intercorsa tra le parti ha avuto ad oggetto comportamenti posti in essere reciprocamente dagli assistiti nonché aspetti economici e riferibili alla imputabilità delle spese di mantenimento della prole. Conseguentemente tale corrispondenza non può essere qualificata quale trattativa in corso per la regolamentazione del divorzio;
  2. la suddetta corrispondenza risulta datata in epoca successiva al deposito del ricorso e in ogni caso non contiene alcun riferimento alla disponibilità di controparte di depositare un ricorso congiunto né alcuna espressa volontà conciliativa.

Ne discende che dagli atti del procedimento non può desumersi la sussistenza di una illecita condotta a carico dell'incolpato per non avere informato la collega del deposito del ricorso assumendo che la stessa avrebbe manifestato la volontà della sua assistita di un deposito in forma congiunta.

Tra l'altro il Consiglio ha rilevato che nel caso di specie non si è verificata una trattativa interrotta senza preventiva comunicazione, fattispecie disciplinarmente sanzionata dall'art. 46 CDF.  

 Infatti il suddetto art.46 stabilisce che:

  • "nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza" (comma 1),
  • "l'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie" (comma 7).

In altri termini "la norma deontologica impone all'avvocato di tenere con i colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, ma non esige che l'avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito, né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell'azione intrapresa dovendo ritenersi prevalente il diritto di difesa del proprio assistito sul rapporto di colleganza" (cfr. Cnf n. 247/2018).

L'unica eccezione a questo principio ricorre nel caso in cui siano in corso delle trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia. Circostanza questa, che nel caso de quo non si è verificata.

Conseguentemente il Consiglio ha ritenuto che dalla succitata norma non può desumersi uno specifico dovere dell'incolpato di informare la controparte dell'avvenuto deposito del ricorso.

Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso presentato dal COA.

 

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