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Fonte (https://www.codicedeontologico-cnf.it/)
Con sentenza n.181 del 21 ottobre 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che l'obbligo di colleganza impone all'avvocato di tenere con i colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, ma non esige che l'avvocato sia tenuto ad informare il collega avversario delle iniziative che intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito, al di fuori dei casi in cui siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia.I fatti dell'istruttoria
Nell'ambito di un procedimento per scioglimento del matrimonio, a fronte della richiesta da parte della collega che chiedeva per conto della sua cliente se vi fosse la possibilità di procedere in via consensuale, l'avvocato ricorrente ha omesso di informare la collega di aver già depositato il ricorso per scioglimento del matrimonio giudiziale
Conseguentemente l'avvocato è stato sottoposto a procedimento per violazione
All'esisto dell'istruttoria, il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha dichiarato il non luogo procedere disciplinarmente in quanto nella corrispondenza prodotta non ha ravvisato alcun riferimento alle intenzioni della propria cliente circa la possibilità di un ricorso congiunto.
La suddetta decisione del CDD è stata impugnata dal COA per carenza di motivazione, in quanto i fatti avvenuti non sono stati contestati nel loro accadimento. Tuttavia poiché in occasione dell'invio della mail alla collega, l'avvocato incolpato avendo già depositato il ricorso da una settimana, aveva l'onere di informare la collega di tale deposito nel rispetto del rapporto di colleganza.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Il Consiglio Nazionale Forense, accogliendo la tesi del CDD ha rilevato che
Ne discende che dagli atti del procedimento non può desumersi la sussistenza di una illecita condotta a carico dell'incolpato per non avere informato la collega del deposito del ricorso assumendo che la stessa avrebbe manifestato la volontà della sua assistita di un deposito in forma congiunta.
Tra l'altro il Consiglio ha rilevato che nel caso di specie non si è verificata una trattativa interrotta senza preventiva comunicazione, fattispecie disciplinarmente sanzionata dall'art. 46 CDF.
Infatti il suddetto art.46 stabilisce che:
In altri termini "la norma deontologica impone all'avvocato di tenere con i colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, ma non esige che l'avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito, né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell'azione intrapresa dovendo ritenersi prevalente il diritto di difesa del proprio assistito sul rapporto di colleganza" (cfr. Cnf n. 247/2018).
L'unica eccezione a questo principio ricorre nel caso in cui siano in corso delle trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia. Circostanza questa, che nel caso de quo non si è verificata.
Conseguentemente il Consiglio ha ritenuto che dalla succitata norma non può desumersi uno specifico dovere dell'incolpato di informare la controparte dell'avvenuto deposito del ricorso.
Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso presentato dal COA.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.