Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Esteso al bullismo l'ambito di applicazione dell'art. 612 bis c.p.

upset-boy-sitting-at-school-and-crying-after-bully-2022-11-15-21-20-05-utc

 Iniziato lo scorso 16 febbraio l'esame in commissione Giustizia del progetto di legge rubricato "modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori".

Composta da nove articoli, la legge di riforma ha lo scopo di integrare le lacune ancora presenti nell'ordinamento in materia di bullismo, carenze derivanti principalmente dalla inesistenza di una disposizione normativa idonea a comprendere e, di conseguenza, a sanzionare, tutte le forme di bullismo penalmente rilevanti.

Per tale motivo, il progetto di legge interviene sul delitto di atti persecutori, previsto dall'art. 612bis del codice penale, per estenderne l'ambito oggettivo di applicazione.

Nello specifico, la modifica interviene sul contenuto del primo comma dell'articolo 612-bis, aggiungendo, ai possibili eventi prodotti dalle condotte reiterate di minaccia o molestia – che attualmente possono cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura oppure ingenerare un fondato timore per l'incolumità della vittima, di un suo prossimo congiunto o del partner, oppure costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita – anche la condizione di emarginazione della vittima medesima.

La riforma non interviene, invece, né sui limiti di pena della norma vigente – come novellata dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) – che prevede la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, né, tantomeno, sull'aggravante prevista dal secondo comma del medesimo articolo 612-bis - pena aumentata fino a un terzo quando gli atti persecutori sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, o ancora quando il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici - tuttavia aggiunge, all'attuale aggravante per fatto commesso in danno di minore, di donna in gravidanza e di disabile, ovvero commesso con armi o da persona travisata, l'aggravante per fatto commesso da più persone.

Tali aggravanti comportano un aumento della pena fino alla metà.

L'articolo 1 del progetto di legge in esame, inserisce poi un nuovo comma nel citato l'articolo 612-bis, che prevede, in caso di condanna per il reato, aggravato dall'uso di strumenti informatici o telematici, la confisca obbligatoria degli strumenti informatici e telematici utilizzati. 

Rimane invece invariato l'ultimo comma dell'articolo 612-bis: ciò significa che anche per le condotte reiterate di minaccia o molestia che provocano emarginazione, il delitto è punito a querela della persona offesa (il termine per la proposizione della querela è di sei mesi; la remissione della querela può essere soltanto processuale; la querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate). Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Oltre a riformare, anche se solo in parte, l'art. 612bis, c.p., la legge in esame prevede, inoltre, la creazione di un sistema di segnalazione di atti di bullismo e cyberbullismo, che consenta agli studenti di denunciare i comportamenti aggressivi subiti o osservati.

Infine, ma non per importanza,  la norma prevede l'istituzione di un servizio di assistenza e supporto psicologico, al fine di favorire la rieducazione ed il reinserimento nella società dei minori coinvolti nei comportamenti aggressivi, mentre, per gli autori dei reati di bullismo, vengono introdotte misure alternative alla detenzione con il sostegno dei servizi sociali territoriali ed il coinvolgimento del nucleo familiare del minore.

Il progetto dovrà ora essere discusso in assemblea per poi passare all'esame del Senato. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Hermann Hesse l’attualità di un “Premio Nobel” Co...
Avvocati. Quando sussiste l'obbligo di informare i...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito