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Cnf. Avvocati: l'esonero dall'obbligo formativo in caso di istruzione parentale

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Inquadramento giuridico: art.15 Regolamento CNF del 16 luglio 2016 n.6; D. Lgs. n. 297/1994; D. Lgs. n. 62/2017; D. Lgs. n. 76/2005

Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

L'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare o paterna o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education, consiste nell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dei propri figli minori al di fuori del sistema educativo scolastico.

La normativa in materia di istruzione parentale

La legge consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente alla loro istruzione, senza che i medesimi frequentino istituti scolastici, ma sotto il controllo delle autorità competenti e nell'effettivo rispetto delle regole stabilite.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorso all'istruzione parentale è pienamente legittimo e costituisce uno dei modi in cui si esplica il diritto-dovere all'istruzione dei figli, garantito dall'art.30 Cost., sia pure nel rispetto di determinate regole e sotto il controllo delle autorità a ciò deputate. Quando tali regole sono rispettate, non sono tollerabili misure limitative della responsabilità genitoriale (ad es. il monitoraggio dei servizi sociali), giustificate solo all'esito dell'accertamento del rischio di pregiudizio per il minore (Corte di Cassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza n.23802/2023). 

 Come richiedere l'istruzione parentale

I genitori degli alunni o studenti soggetti all'obbligo di istruzione che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione del proprio figlio devono

  • dimostrare di averne la capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale rilasciando al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso di tali capacità (art.1, comma 4, D. Lgs. n. 76/2005 e art. 114 D. Lgs. n. 297/1994);
  • presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza (art. 23 D. Lgs. n. 62/2017). Una volta ricevuta la dichiarazione, il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza e di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. 

 I genitori avvocato che si avvalgano dell'istruzione parentale

Qualora i genitori che intendano avvalersi dell'istruzione parentale siano avvocati. essi possono usufruire dell'esonero dall'obbligo formativo previsto dall'art. 15 comma 2 lett a) a favore degli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da "gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori."?

Al riguardo il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che l'autorizzazione all'istruzione parentale cui segua l'effettivo svolgimento di compiti di istruzione dei figli, costituisce un "dovere" collegato alla paternità o alla maternità, in presenza di figli minori, con la conseguenza che tale dovere rientra certamente nella fattispecie di cui all'articolo 15, comma 2, lett. a).

Peraltro, ai sensi dell'art. 15, comma 4, il relativo esonero "ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento".

Ciò comporta che ai fini dell'esonero l'iscritto/a deve dimostrare

  • sia di essere autorizzato/a all'istruzione parentale,
  • sia di aver effettivamente svolto i corrispondenti doveri educativi.

Quanto al periodo di riferimento per la determinazione della portata dell'esonero, esso deve essere computato a valle dello svolgimento dell'esame che attesti l'avvenuta frequenza del programma di istruzione parentale, per il periodo in cui il programma è stato effettivamente svolto (Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 9 ottobre 2024).

 

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