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Con l'ordinanza n. 40992 dello scorso 21 dicembre, la III sezione civile della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di spese scolastiche da effettuare per i figli, ha specificato in quali casi è possibile azionare, sulla base del verbale di separazione, un atto di precetto contenente l'intimazione al pagamento delle spese scolastiche anticipate da un genitore.
Si è difatti ribadito che "il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore".
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio con la notifica di un atto di precetto con il quale una madre intimava all'ex marito il pagamento della parte delle spese scolastiche e di iscrizione dei figli alla scuola materna anticipate dalla stessa.
Il padre si opponeva al precetto argomentando come il verbale di separazione non fosse idoneo titolo esecutivo, vieppiù perché le spese non erano state previamente concordate, come invece nel detto verbale era previsto che fossero.
Il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione, ritenendo che il verbale di separazione, se fatto valere unitamente alle fatture della spesa sostenuta, fosse valido titolo per dare avvio all'esecuzione forzata.
La decisione veniva ribaltata dalla Corte di Appello di Venezia, secondo cui il verbale di separazione non costituiva titolo esecutivo a causa della indeterminatezza della somma cui il coniuge, per parte sua, era obbligato; i giudici di merito evidenziavano, altresì, come le spese scolastiche, in quanto straordinarie, andavano concordate previamente e che non era stata fornita la prova di tale accordo.
Ricorrendo in Cassazione, la madre censurava la decisione per violazione degli articoli 148 e 155 c.c. nonché dell'art. 474 c.p.c., per aver i giudici di merito ritenuto che il verbale di separazione non potesse costituire titolo esecutivo, concernendo somme non determinate nel loro ammontare.
Secondo la ricorrente bisognava far applicazione di un recente orientamento giurisprudenziale che attribuisce, invece, la natura di titolo esecutivo al verbale di separazione relativamente alle spese scolastiche, da intendersi come non straordinarie.
Sul punto, la donna si doleva per aver la Corte di Appello ritenuto che le spese scolastiche fossero spese straordinarie – e dunque da concordare previamente – e non spese di natura ordinaria, per le quali non era necessario il consenso preventivo dell'altro coniuge, con conseguenze in ordine alla efficacia esecutiva del verbale di separazione.
La Cassazione non condivide la posizione della ricorrente.
Sul punto, gli Ermellini precisano che il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia come la pronuncia impugnata abbia deciso la controversia conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata. Secondo gli Ermellini il verbale di separazione, difatti, di per sé non poteva costituire titolo esecutivo, perché non conteneva indicazione di una somma determinata in relazione alle spese scolastiche; vi è da aggiungere che quel verbale espressamente annoverava le spese scolastiche tra le spese straordinarie, le quali andavano previamente concordate tra i coniugi prima di decidere di affrontarle.
In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso, con compensazione delle spese.
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