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Procedimento dinanzi al Giudice di Pace e riforma Cartabia.

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 La riforma Cartabia, introdotta dal Decreto Legislativo 149/2022, ha introdotto  importanti cambiamenti anche per quanto riguarda il procedimento innanzi al Giudice di Pace con l'obiettivo di semplificare e digitalizzare il processo, nonché di ampliare le competenze dei giudici.

Ragioni di speditezza e riduzione del carico dei giudici togati hanno portato il legislatore ed introdurre nuovi limiti di competenza.

Difatti, perle controversie riguardanti i beni mobili il limite sale da 5.000 e 10.000 euro. Per le liti in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti il limite aumenta da 20.000 a 25.000 euro.

Si tratta di un ampliamento prima della più importante estensione di competenze,  che partirà dal 31 ottobre 2025: i limiti di valore dovrebbero salire rispettivamente a 30mila e 50mila euro e nella sfera valutativa del giudice di pace dovrebbero confluire nuove materie, tra le quali quella condominiale.

 La riforma introduce anche il cosiddetto procedimento semplificato di cognizione per le cause dinanzi al Giudice di Pace.

Invece dell'atto di citazione a udienza fissa, la domanda si propone tramite ricorso contenente l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'oggetto della controversia. È consigliato, ma non obbligatorio, includere un riferimento ai mezzi di prova.

Nel nuovo procedimento, il giudice designato fissa l'udienza e i termini di costituzione del convenuto entro cinque giorni.

Il ricorrente deve notificare il ricorso e il decreto al convenuto, lasciando almeno 40 giorni liberi o 60 per le notificazioni all'estero rispetto alla data dell'udienza. 

Il convenuto si costituisce almeno 10 giorni prima dell'udienza, manifestando la propria posizione sulle questioni sollevate e indicando i mezzi di prova.

L'udienza si svolge in maniera più semplice: il giudice interroga le parti e tenta la conciliazione. Se questa non riesce, può concedere un termine non superiore a 20 giorni per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare i mezzi di prova e produrre documenti  e un termine ulteriore di massimo dieci giorni per repliche e prova contraria.

Una volta precisate le conclusioni il giudice può ordinare la discussione orale nella stessa udienza o, dietro istanza, in una successiva.

Al termine pronuncia la sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Inoltre altra novità importante riguarda la gestione telematica delle cause anche dinanzi al Giudice di Pace.

La riforma del processo civile ha quindi apportato notevoli cambiamenti grazie ai quali,  ci auguriamo, i cittadini beneficeranno di  una giustizia più rapida ed efficiente.

 

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