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La Riforma Cartabia e il nuovo diritto di famiglia.

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 Il D.lgs n. 149/2022, ha previsto nel nostro ordinamento, con l'obiettivo di accelerare i tempi della giustizia in materia di separazione e divorzio, una procedura in cui il ricorso introduttivo del giudizio deve già contenere, tutta una serie di documenti che servono a pena di inammissibilità, a documentare la situazione patrimoniale delle parti , così da consentire al giudice di averne da subito adeguata conoscenza.

Oltre a ciò si offre la possibilità di cumulare, in un unico ricorso, la domanda di separazione e di divorzio, procedimenti che restano comunque giudizi distinti, il secondo dei quali esperibile superato il periodo previsto per legge e con presupposti e requisiti diversi ( si pensi ad esempio alla diversa natura dell'assegno di mantenimento e di quello divorzile).

Ed ancora sin dall'inizio occorre predisporre il cosiddetto piano genitoriale relativo alla gestione dei figli minori, che serve per acquisire tutte le informazioni relative alla vita quotidiana ed alle esigenze reali dei figli.

Molta importanza viene attribuita all'ascolto del minore ed alla figura del curatore speciale, che hanno catturato l'interesse di addetti ai lavori e non. 

 E' indubbio che il legislatore ha voluto posizionare il minore al centro di ogni forma di tutela, tuttavia dopo pochi giorni dall'entrata in vigore del rito unico in materia di persone, minorenni e famiglia, sono emerse alcune criticità e insidie.

I primi provvedimenti riferiscono di posizioni rigide dei Giudici in merito all'applicazione delle nuove norme: il Tribunale di Verona, con decreto del 16 marzo 2023, ha stabilito che il ricorso privo dei requisiti e della documentazione richiesta dalle nuove disposizioni del rito della famiglia (art. 473 bis 12 cpc), non consente una sanatoria ed è destinato ad inammissibilità da statuirsi con sentenza.

Le maggiori insidie verranno a galla in sede di applicazione dell'art. 473 bis 17 c.p.c., rubricato "Ulteriori Difese".

Tale norma introduce una serie di termini a ritroso.

Il primo comma stabilisce che entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare una memoria in cui prende posizione sui fatti allegati dal convenuto, nonchè, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto.

Se il convenuto si costituisce in giudizio entro trenta giorni prima dell'udienza, come consentitogli dall'art 473bis.14 c.p.c., l'attore avrà a disposizione soltanto dieci giorni di tempo per proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto.

 Se si considera che il convenuto, in un giudizio di separazione, può avvalersi del cumulo delle domande (separazione + divorzio) e dunque costituirsi nel giudizio di separazione introducendo anche la domanda di divorzio, significa che l'attore che per esempio aveva inizialmente presentato domanda solo di separazione, in conseguenza della domanda del marito dovrà richiedere l'assegno divorzile per non perderlo definitivamente.

Inoltre, sarà obbligato, a pena di decadenza, ad introdurre la richiesta entro i 10 giorni.

Ulteriori termini prescritti dall'art 473 bis 17 cpc.

Una volta che l'attore ha depositato la sua memoria, il convenuto può, entro dieci giorni prima della data dell'udienza, depositare la propria memoria di replica in conseguenza delle difese svolte dall'attore. Dunque anche il convenuto ha dieci giorni di tempo per depositare le proprie difese, indicando i mezzi di prova e producendo i documenti a prova contraria. Infine, entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare una memoria nella quale è consentito solo indicare la prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dalla memoria del convenuto.

E' bene osservare che le decadenze di cui all'art. 473-bis.17 c.p. valgono solo per le domande aventi ad oggetto diritti disponibili, come ad esempio, l'assegno divorzile, ma non operano con riferimento all'affidamento dei figli minori ed al loro mantenimento e cioè ai cosiddetti diritti indisponibili.

Sono ammesse nuove domande di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti e per il coniuge ma soltanto a condizione che si verifichino mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori (art. 473 bis. 19 c.p.c.).

E' quindi davvero importante che l'avvocato fornisca al cliente tutte le informazioni necessarie sui tempi e sulla documentazione necessaria, predisponendo un'informativa da inviare al proprio assistito in merito, nella fase di preparazione dell'atto introduttivo, in cui siano elencati gli atti da produrre, anche e soprattutto in previsione di eventuali richieste, comunque prevedibili, dell'altra parte.

 

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