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Notifiche via Pec e nuovi obblighi per gli avvocati dal 28 febbraio.

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 Dal 28 febbraio diventa obbligatoria per gli avvocati la notifica via Pec di atti giudiziali, civili e stragiudiziali a imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.

Difatti è questa la fatidica data che prevede l'entrata in vigore di gran parte della riforma del processo civile.

L'ufficiale giudiziario diviene soltanto l'extrema ratio che dovrà notificare su richiesta dell'avvocato quando quest'ultimo dichiari non possibile la modalità via posta elettronica certificata o Serc (servizio elettronico di recapito certificato) o quando non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.
Ovviamente non sono più previsti limiti di orario per le modifiche via Pec e Serc.

L'associazione nazionale forense ha comunque richiesto che sia data la possibilità al legale di scegliere come compiere la notifica e cioè attraverso il mezzo ritenuto più congruo.

Come effettuare la ricerca della Pec per la notifica?

 La notifica telematica che finora era stata facoltativa, diventa obbligatoria nei confronti dei soggetti che sono tenuti ad avere un domicilio digitale che risulta dagli elenchi pubblici come imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.

Se l'indirizzo Pec non risulta inserito nel registro delle pubbliche amministrazioni, l'invio può essere effettuato all'account presente nell'indice Ipa.

Un analogo obbligo si configura nei confronti dei privati e di altri enti che sceglieranno di essere inseriti nell'Inad, l'indice dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (che non è ancora in concreto fruibile).

Nel caso in cui la notifica con tali modalità non risulti possibile oppure dia esito negativo va distinta l'ipotesi in cui la circostanza è imputabile al destinatario da quella in cui nulla si può addebitargli.

 Nel primo caso, ad esempio se la casella di posta risulta piena, quando l'atto è rivolto a un'impresa o a un professionista iscritto nell'indice Ini-Pec la notifica sarà eseguita con l'inserimento del documento nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa (che al momento non è disponibile) e si darà per perfezionata entro dieci giorni.

Nel secondo caso l'ufficiale giudiziario procede nei modi ordinari, ma solo se l'avvocato dichiara che la notifica via Pec non è possibile oppure non è andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario (come il crash del sistema).

Altrimenti l'ufficiale giudiziario non può accettare atti per la notifica ordinaria e della dichiarazione del legale si dà atto nella relata di notifica.

Infine, se la ricevuta di avvenuta consegna della Pec è generata fra le ore 21 e le ore 7 del mattino successivo, è a quest'ultimo orario che la notifica si perfeziona per il destinatario.

 

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