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Avvocati. Illecito di omessa/tardiva fatturazione e prescrizione dell'azione disciplinare

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Con sentenza n.106 del 25 giugno 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito l'obbligo, sanzionato dagli artt.16 e 29 codice deontologico, di fatturazione tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento, il quale non è preso in considerazione dal codice deontologico, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente e la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.

Fonte https://www.codicedeontologico-cnf.it/.

I fatti dell'istruttoria

La vicenda che ha dato luogo alla suddetta pronuncia riguarda un avvocato sottoposto a giudizio disciplinare: 

1) per aver omesso di emettere tempestivamente documento fiscale a fronte di somme percepite quale compenso per l'attività professionale prestata in favore dei propri clienti; 

2) per aver omesso di inviare loro nota delle attività svolte per conto degli stessi, nonostante ne avessero fatta richiesta al fine di poter usufruire della detrazione fiscale dal momento che i pagamenti sono avvenuti con il conto della loro attività commerciale.

Nel corso del procedimento disciplinare l'incolpato ha sostenuto che la fatturazione non è stata omessa, bensì solo ritardata e che ciò è stato dovuto all'impossibilità di individuare il soggetto al quale doveva essere effettivamente intestato il documento fiscale e che poiché i pagamenti sono avvenuti in un periodo in cui era ancora vigente la precedente Legge Professionale, che prevedeva la prescrizione quinquennale, ha chiesto la declaratoria di intervenuta prescrizione e, in via subordinata, il proscioglimento per errore scusabile.  

 Il CDD, ritenendo provato che le fatture sono state emesse a distanza di anni dai pagamenti ricevuti con conseguente inadempimento sia fiscale che deontologico e che l'illecito in oggetto abbia natura permanente e non istantanea, ha respinto l'eccezione della prescrizione dell'azione disciplinare ed ha affermato la responsabilità dell'avvocato per gli addebiti contestati applicando nei suoi confronti la sanzione dell'avvertimento.

Avverso tale decisione l'incolpato ha proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio rammentando il proprio orientamento ha affermato la natura permanente dell'illecito di omessa/tardiva fatturazione. Sul punto, il Consiglio ha ribadito che la natura permanente di questo illecito è dovuta alla circostanza che condotta si protrae nel tempo, quindi ben oltre il momento offensivo iniziale, che è rappresentato dalla violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6 co. 3 D.P.R. 633/1972, che impone al professionista di fatturare i compensi all'atto del pagamento del corrispettivo (cfr. CNF sentenza n. 81 del 28 aprile 2021).

Ne discende che la condotta del professionista che omette o ritarda di fatturare si concreta in un persistente atteggiamento volontario che rimane inalterato e che il professionista medesimo ha la facoltà di far cessare in ogni momento adempiendo all'obbligo di fatturazione.

Si tratta, quindi, di una condotta deontologicamente scorretta, presa in esame dagli artt.16 e 29 del vigente codice deontologico forense, a norma dei quali, ricordiamo,

  • "L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia" (art.16),
  • "L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata" (art.29 comma 2).

    La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (art.29 comma 7) a presidio del dovere di solidarietà e di correttezza fiscale che incombe sul professionista a tutela della propria immagine e più in generale della credibilità dell'intera avvocatura.

Nel caso sottoposto al suo esame, il Consiglio ha rilevato che

  1. la condotta deontologicamente scorretta della omessa/tardiva fatturazione tenuta dall'avvocato, si è protratta sino al 3 luglio 2015, data di emissione delle fatture e, quindi, fino ad una data successiva all'entrata in vigore della Legge professionale n.247/12 (2 febbraio 2013), il che rende applicabile la prescrizione di 6 anni dell'azione disciplinare prevista dall'art.56 della stessa Legge;
  2. e che sono stati posti in essere due degli atti interruttivi previsti della prescrizione previsti dal medesimo art.56 (comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito e notificazione della decisione di primo grado perfezionatasi in data 20 dicembre 2017) con conseguente applicazione il termine massimo di 7 anni e 6 mesi previsto dallo stesso art.56.

Rilevando che il suddetto termine al momento della decisione non è stato raggiunto, il Consiglio ha ritenuto corretta la decisione adottata dal CDD ed ha rigettato il ricorso.

 

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