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Inapplicabilità delle agevolazioni contributive a coloro che si siano iscritti e cancellati da Cassa forense

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Fonte: https://www.cassaforense.it/

Con sentenza n. 275 del 19.03.2024 la Corte d'appello di Napoli ha escluso l'applicabilità delle facilitazioni contributive di cui agli artt. 7 e 9 del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della L. n. 247/2012 a coloro che si siano iscritti e cancellati dalla cassa in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della nuova legge professionale, in quanto la ratio della normativa è finalizzata ad alleggerire il carico contributivo per i giovani avvocati e non per coloro che erano già stati iscritti in precedenza alla Cassa Forense.

I fatti del processo

Un avvocato è stato iscritto all'ordine dal 2005 e alla Cassa Forense a decorrere dal 2006 e nel settembre 2012, ha presentato domanda di cancellazione; in seguito all'entrata in vigore del Regolamento, è stato nuovamente iscritto d'ufficio con decorrenza dal 2014 anno nel quale i contributi richiesti sono stati versati. Successivamente ha ricevuto cartella esattoriale relativa ai contributi dovuti alla Cassa Forense per l'anno 2015. Avverso tale cartella esattoriale l'avvocato ha presentato opposizione deducendo la violazione dell'art.12, comma 3 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 L. 247/2012, a norma del quale "Nei confronti di coloro che, alla data del 2 febbraio 2013, erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui all'art. 7, commi 2 e 3, si applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti." 

 A parere dell'avvocato, infatti, egli avrebbe diritto ai benefici di cui all'art.7, comma 2 e 3 e dell'art.9 del medesimo Regolamento, in quanto pur iscritto all'albo dal 2005, al momento dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione non era iscritto alla Cassa.

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro ritenendo che dalla lettura delle disposizioni invocate (art. 7e 9 del Regolamento) e della disciplina transitoria (artt. 12 e 13) doveva evincersi che la ratio della disciplina mira ad alleggerire il carico contributivo per i giovani avvocati e non per coloro che erano già stati iscritti in precedenza alla Cassa Forense come il ricorrente, al quale le agevolazioni richieste non spetterebbero in quanto egli non è nuovo iscritto, sebbene all'atto dell'entrata in vigore della norma non fosse iscritto alla cassa.

Avverso la predetta pronuncia l'avvocato ha proposto gravame deducendo l'erroneità della sentenza sotto ogni profilo.

La sentenza della Corte d'Appello

Il giudice dell'appello ha rilevato che l'art.7 del Regolamento dopo aver fissato l'ammontare dei contributi, prevede che

  • il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età (comma2);
  • non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo e che per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età (comma 3). 

 La norma, quindi, mira a delimitare le agevolazioni ai primi anni di iscrizione alla cassa al fine di facilitare i neo iscritti dal punto di vista economico, limitandone gli esborsi, agevolando, quindi, coloro che sono più giovani o che comunque fanno il loro esordio quali avvocati.

Questa interpretazione è confermata

  • sia l'art. 12 comma 3 del regolamento secondo cui "Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui all'art. 7 si applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti"; norma che fa riferimento solo a coloro che, nel regime di facoltatività, non si erano iscritti alla Cassa in modo esplicito, non essendo ipotizzabile, in mancanza di espresso riferimento, che la norma contempli vicende quali la cancellazione dalla cassa o la reiscrizione;
  • sia l'art.13 del regolamento secondo cui "Le facoltà e i benefici previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli iscritti alla Cassa da data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento e con la stessa decorrenza, qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi", norma che invece espressamente si riferisce alla platea anche di quelli che già iscritti alla cassa prima del vigore del regolamento.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte d'appello, l'avvocato è stato iscritto alla Cassa dal 2006 al 2012 e poi nel 2014, per un totale 8 anni, con la conseguenza che non rientra tra le categorie titolari dei benefici di cui all'art.7 del Regolamento.

Per questi motivi la Corte d'appello ha rigettato il gravame.

 

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