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Insegnanti di sostegno contitolari nell'insegnamento: tra integrazione e responsabilità

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 Inquadramento normativo: Art. 38 Cost.; L. 4 agosto 1977, n. 517; D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66; Nota Miur n. 9839 del 08/11/2010, L. 5 febbraio 1992, n. 104.

L'insegnante di sostegno: L'insegnante di sostegno svolge un ruolo importante perchè assicura agli allievi con disabilità il diritto all'educazione e allo studio e ciò nell'ambito di un programma proprio finalizzato ad attuare il diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni. Un diritto, quello dei disabili, che trova il suo fondamento nell'art. 38 Cost. il cui comma 3 prevede che "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale" (Corte Costit., n. 275/2016; Cons. Giust. Amm. Sic., n. 363/2017).

Contitolarità nell'insegnamento: L'insegnante di sostegno è un insegnante a tutti gli effetti quando è

  • in possesso dell'abilitazione/idoneità per l'insegnamento nella scuola elementare o per una delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria;
  • ha conseguito lo specifico titolo di specializzazione al termine di un corso biennale.

Ne discende, che l'insegnante di sostegno è contitolare nell'insegnamento ed è assegnato a tutta la classe e non solo all'alunno portatore di handicap. Infatti, egli, unitamente agli altri insegnanti, cura la programmazione dell'attività di insegnamento sia per l'alunno al quale è stato certificato il deficit  che per gli altri alunni, elaborando il progetto educativo individualizzato (Piano Educativo Personalizzato). Sotto il profilo dell'inquadramento, pertanto, l'insegnante di sostegno appartiene ai ruoli del personale insegnante (Cons. Stato, n. 1204/2202). In virtù di quanto detto, dunque, l'insegnante di sostegno al quale non sono attribuite specifiche attività di sostegno, non è insegnante specifico di un solo allievo (ossia l'allievo con disabilità), ma è un insegnante che affianca il docente titolare della materia, seguendo in via diretta l'allievo disabile e consentendo ogni forma di integrazione e sostegno a favore dello stesso (Cons. Stato Sez. VI, 14/09/2017, n. 4341).

Focus: Il piano educativo individualizzato per l'alunno disabile obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, con l'ovvia conseguenza che l'istituzione scolastica non può discrezionalmente ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili. Una riduzione così attuata violerebbe il diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico e concretizzerebbe una discriminazione indiretta, per la cui repressione si potrebbe agire dinanzi al giudice ordinario (Cass. civ., Sez. Unite, n. 25011/2014, Cass. civ. Sez. Unite, n. 9966/2017).

L'integrazione: Al centro del ruolo dell'insegnante di sostegno c'è l'integrazione dell'allievo disabile. L'integrazione, però, non deve essere solo una prerogativa dell'insegnante di sostegno, ma deve interessare tutta la comunità scolastica. Infatti compito dell'istituzione scolastica è quello di elaborare un progetto di vita per ogni singolo alunno portatore di deficit, nell'ambito del quale si inserisce il fondamentale compito dell'insegnante, ossia agevolare la socializzazione dell'allievo disabile e consentirgli di avere un futuro nella società (Cons. Stato Sez. VI, 10/05/2017, n. 2151). 

Le supplenze: Sebbene l'insegnante di sostegno possa essere supplente nella classe in cui si trova l'allievo disabile quando quest'ultimo è assente, tale possibilità dovrà essere esclusa nel momento cui il predetto alunno sia presente. La previsione di un'esclusione di tal genere dipende dal fatto che l'insegnante di sostegno, comunque, è tenuto a svolgere prevalentemente le funzioni connesse al progetto d'integrazione dello studente che abbia un deficit, e solo in via residuale, può essere adibito a funzioni diverse. In buona sostanza, queste funzioni potranno essere svolte dall'insegnante di sostegno quando esse non andranno ad incidere, neppure in minima parte, sull'efficacia del suddetto progetto. 

Responsabilità: Nel momento in cui uno studente si iscrive ad una scuola nasce un vincolo giuridico tra alunno e istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi. Ne consegue che, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, gli insegnanti devono agire con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito (Cass. civ., n. 11751/2013). Dalla violazione degli obblighi che incombono sui docenti emerge una responsabilità degli insegnanti e della scuola. Infatti, questi risponderanno per i danni subiti dagli alunni, durante le ore scolastiche, per condotte imprudenti loro imputabili. Tale responsabilità si estende anche agli insegnanti di sostegno che, come abbiamo visto, sono contitolari nell'insegnamento della classe unitamente agli altri insegnanti. In punto, infatti, possiamo parlare di corresponsabilità tra gli insegnanti di sostegno e gli altri docenti; una corresponsabilità, questa, che trova attuazione anche quando negli eventi dannosi sono rimasti coinvolti gli studenti disabili. In tali situazioni, l'accertamento della responsabilità è concentrato non solo sulle eventuali condotte imprudenti poste in essere dall'insegnante di sostegno, ma anche sulle eventuali condotte imprudenti poste in essere dagli altri insegnanti contitolari nell'insegnamento.

Personale educativo e insegnante di sostegno: Il personale comunale che svolge attività educativa, fornendo assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, affianca l'attività di docenza al fine di garantire una piena integrazione di tali alunni per il diritto all'istruzione. Tale attività, però, non costituisce attività ulteriore e resta ben distinta da quella didattica propria dell'insegnante di sostegno (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 15301/2018).


 

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