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Con provvedimento n. 137 del 26/05/ 2025, il CNF ha affermato che l'avvocato che si è reso inadempiente con riferimento al mandato ricevuto, tacendo al cliente il suo omissivo comportamento e simulando circostanze relative a un giudizio mai attivato e a provvedimenti mai ottenuti, laddove adotti un comportamento collaborativo successivo, detta condotta può costituire una circostanza attenuante ai soli fini della quantificazione della sanzione (fonte:// https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-137.pdf).
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione del CNF.
Il caso
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il CDD ha sospeso la predetta dall'esercizio della professione forense per sei mesi per le seguenti violazioni:
Ad avviso del CNF, il provvedimento disciplinare va riformato parzialmente.
Analizziamo le motivazioni sottese alla decisione.
La decisione del CNF.
Secondo il CNF, la sentenza del CDD è ben motivata sia in fatto che in diritto. Tra l'altro la stessa ricorrente ha ammesso i fatti, adducendo a sua discolpa gravi vicende personali che l'hanno indotta ad adottare la condotta oggetto delle suddette violazioni. Vicende, queste, che, comunque, sono rimaste prive di riscontro oggettivo. Ciononostante, il CNF ha ritenuto di considerare un favor per la ricorrente. E ciò in considerazione:
Malgrado questi elementi di favor, il CNF ha ritenuto indubbia la gravità del comportamento dolosamente reiterato nell'arco di 4 anni, con palese inadempimento del mandato a procedere giudiziariamente per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e indicazioni al cliente di informazioni inveritiere per nascondere l'omissione, tanto da giungere a comunicare anche l'emissione della sentenza favorevole. Con l'ovvia conseguenza che la richiesta dell'incolpata non ha trovato accoglimento. In buona sostanza, non è stata accolta la richiesta dell'irrogazione della sanzione della censura, anziché della sospensione. E ciò in quanto i suddetti elementi di favor, tra i quali emerge il comportamento collaborativo dell'incolpata, sono stati considerati una circostanza attenuante, ex art. 21 del codice deontologico ("comportamento dell'incolpato successivo al fatto") solo ai fini della quantificazione della sanzione (cfr. CNF sentenza n.186 del 21.10.2022 che così recita "Nei procedimenti disciplinari, l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l'assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell'incolpato- art. 21cdf").
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e nell'esercizio della piena e libera valutazione delle risultanze istruttorie, applicando i principi consolidati decisionali del CNF (sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020, sentenza n.211 del 11.11.2022, sentenza n.193 del 15/10/2020, sentenza n.182 del 9.10.2020, sentenza n. 38 del 24.04.2018), nel caso di specie è stata:
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.