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Nel giorno della Liberazione, il 25 aprile non può ridursi solo a memoria, o a celebrazione, esigendo coerenza tra affermazioni e comportamenti. Dalla Liberazione è infatti nata la Costituzione del 1948, che ha costruito un equilibrio fondato su rappresentanza, limiti al potere e garanzie. Ma oggi, il progetto di premierato e la nuova legge elettorale proposta dalla maggioranza politica che sostiene il Governo riaprono una questione decisiva per la democrazia italiana: di intende restare dentro quel modello o imboccarne un altro?Non è un confronto solo politico, ma di ordine costituzionale, se si consudera che queste proposte interrogano il ruolo del Parlamento, del Presidente della Repubblica e il rapporto tra voto e governo, e su questo terreno si misura la tenuta del sistema.
Ne parliamo con Pietro Gurrieri, autore di Repubblica a chiamata diretta. Premierato e deriva plebiscitaria, appena editato da Bonanno.
D. Avvocato Gurrieri, questa intervista cade il 25 aprile. È solo una coincidenza simbolica o questa data ha un significato particolare rispetto al Suo libro?
R. Non è una semplice coincidenza. Il 25 aprile non è una ricorrenza ornamentale, né una memoria da celebrare con parole solenni e poi da rimuovere quando si discute dell'architettura dello Stato. È il punto di origine politico, morale e costituzionale della Repubblica. La Costituzione del 1948 nasce da lì: dalla rottura con l'autoritarismo, dalla diffidenza verso la concentrazione del potere, dalla scelta di costruire una democrazia fondata su rappresentanza, equilibrio tra gli organi costituzionali, garanzie, pluralismo e controllo reciproco. Per questo trovo profondamente contraddittorio che, proprio mentre si rivendicano i valori del 25 aprile, resti in campo un progetto di premierato che è stato presentato da Meloni come la "madre di tutte le riforme" e che muove in direzione opposta rispetto alla logica costituzionale nata dalla Liberazione. La Presidente del Consiglio ha pubblicamente definito il premierato in quei termini, collegandolo all'elezione diretta del Presidente del Consiglio e all'idea di far scegliere ai cittadini "da chi farsi governare". Insomma, il punto non è nominalistico ma sostanziale. Se si vuole davvero onorare il 25 aprile, occorre essere coerenti fino in fondo: il potere non deve concentrarsi, ma essere diviso, controllato, responsabilizzato. La democrazia costituzionale italiana nasce contro ogni investitura plebiscitaria del comando.
D. Lei sostiene che il premierato proposto dal Governo rompa con il modello dei Costituenti. In che senso?
R. Nel senso più rigoroso del termine. I Costituenti non vollero un sistema fondato sulla investitura diretta del capo dell'esecutivo. Scelsero, invece, una forma di governo parlamentare nella quale il Governo nasce dal rapporto fiduciario con le Camere, il Presidente della Repubblica conserva una funzione di garanzia e di equilibrio, e il Parlamento resta il luogo della rappresentanza e della formazione dell'indirizzo politico. Il premierato proposto dal Governo incrina questo impianto. Introduce una logica di investitura del vertice dell'esecutivo, ma senza ricostruire coerentemente l'intero sistema. Il Governo resterebbe formalmente legato al Parlamento, ma politicamente verrebbe presentato come scelto direttamente dagli elettori. Nasce così una duplicazione della legittimazione: da un lato la fiducia parlamentare, dall'altro la pretesa investitura popolare del capo del Governo. Questa non è stabilità. È un conflitto potenziale tra due logiche. Ed è anche un ritorno, sia pure in forme nuove, a culture istituzionali che non appartengono al nucleo del costituzionalismo repubblicano. Nei lavori della Costituente prevalse una diffidenza consapevole verso i modelli di concentrazione del potere. Le suggestioni presidenzialistiche e plebiscitarie furono proprie, allora e poi, di settori politici lontani dall'impianto che diede vita alla Costituzione repubblicana, a partire dal capo dell'allora MSI Giorgio Almirante, e da settori della destra neofascista ed extraparlamentare. Oggi quelle suggestioni riaffiorano sotto il nome rassicurante di "premierato". Ma al di là del nomen, la sostanza è quella.
D. Qual è il profilo più problematico sul piano costituzionale?
R. Il punto più grave è lo svuotamento materiale del parlamentarismo. Formalmente il Parlamento resterebbe. Formalmente resterebbe anche il rapporto fiduciario. Ma la sua funzione cambierebbe. Nel modello costituzionale vigente, la fiducia non è un atto notarile: è il luogo in cui si forma e si verifica l'indirizzo politico. Nel premierato, invece, rischia di diventare la ratifica di un esito elettorale già presentato come decisivo. Il Parlamento non sarebbe più il centro della mediazione politica, ma il segmento di conferma di una decisione anticipata. Questo muta anche il ruolo del Presidente della Repubblica. Nessuno gli toglierebbe formalmente i poteri. Ma il suo spazio effettivo si restringerebbe. Se il voto viene letto come scelta diretta del capo del Governo, ogni esercizio della discrezionalità presidenziale rischia di apparire come una deviazione dalla volontà popolare. È una compressione materiale, non formale. Ed è spesso proprio la compressione materiale a essere più insidiosa, perché lascia intatto il testo della Costituzione mentre ne altera il funzionamento.
D. Nel Suo libro Repubblica a chiamata diretta, Lei collega il premierato alla nuova proposta di legge elettorale della maggioranza. Perché?
R. Perché non sono due piani separati. Il premierato agisce sul terreno della revisione costituzionale; la legge elettorale agisce sul terreno della legislazione ordinaria. Ma la direzione è la stessa: spostare il baricentro dalla rappresentanza alla decisione, dal Parlamento al momento elettorale, dalla mediazione alla investitura. Va ricordato che la maggioranza ha presentato due testi identici il 26 febbraio 2026: il disegno di legge Malan al Senato e quello Bignami alla Camera, il cui esame è iniziato alla Camera il 31 marzo in I Commissione. Il dato è politicamente significativo: la legge elettorale diventa la strada ordinaria attraverso cui anticipare alcuni effetti del premierato. E qui il problema si aggrava. Una riforma costituzionale passa dall'articolo 138, con garanzie, doppie deliberazioni, eventuale referendum. Una legge elettorale, invece, è legge ordinaria. Se attraverso una legge ordinaria si ottengono effetti materiali di trasformazione della forma di governo, si produce una torsione del metodo costituzionale.
D. Qual è il primo limite della proposta elettorale?
R. Il primo limite riguarda il premio di maggioranza. La Corte costituzionale, nelle sentenze del 2014 e del 2017, ha fissato un principio chiaro: la legge elettorale può perseguire la governabilità, ma non può alterare in modo sproporzionato il rapporto tra voti e seggi. Nel disegno di legge il premio è fino a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Esiste un limite interno: la coalizione premiata, nel riparto nazionale ordinario, non può superare i 230 seggi alla Camera. Ma questo non chiude ogni problema. Perché alcuni segmenti — circoscrizione estero, seggi speciali, effetti di arrotondamento, resti, distribuzione territoriale — possono incidere sul risultato complessivo. In condizioni favorevoli, una coalizione che raggiunga il 40–42% può essere portata a 230 seggi e poi superare marginalmente quella soglia. Se poi vi è frammentazione delle opposizioni, dispersione di voti sotto soglia e una distribuzione territoriale efficiente, si può entrare nell'area dei 238–240 seggi. E 240 seggi non sono un numero casuale: sono i tre quinti della Camera. È una soglia che rileva per snodi delicatissimi della vita costituzionale, dall'elezione del Presidente della Repubblica dopo il quarto scrutinio alla composizione di organi di garanzia.
D. Quindi il rischio non è solo elettorale?
R. Esatto. Il rischio è ordinamentale. Una legge elettorale non deve collocare una maggioranza relativa in una posizione prossima alle soglie di garanzia costituzionale. Perché a quel punto non stiamo più parlando solo di governabilità: stiamo parlando della possibilità che un consenso minoritario nel Paese venga trasformato in un potere parlamentare capace di incidere sugli organi di equilibrio. Il punto non è sostenere che ciò accada sempre. Il punto è che il sistema lo rende possibile. Ed è già questo a renderlo costituzionalmente inquietante.
D. Lei insiste anche sulla oscillazione del sistema. Che cosa intende?
R. Intendo che il sistema produce esiti radicalmente diversi a fronte di scarti minimi. Se una coalizione prende il 40%, può ottenere il premio e arrivare a una maggioranza piena. Se prende il 39%, e la seconda forza è sotto il 35%, non scatta né premio né ballottaggio: si torna al proporzionale puro e quella coalizione può non avere alcuna maggioranza. Poi c'è il caso opposto: due coalizioni al 35%, ballottaggio, vittoria di una delle due e attribuzione del premio. Così una coalizione che al primo turno aveva meno consenso di quella al 39% può ottenere una maggioranza parlamentare che l'altra non avrebbe. Questo è il paradosso: con il 39% nessuna maggioranza; con il 35% più ballottaggio sì. È un sistema che non stabilizza: oscilla.
D. Il ballottaggio è dunque il punto più fragile?
R. È certamente uno dei punti più fragili. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2017, ha censurato un meccanismo nel quale il ballottaggio serviva a costruire una maggioranza che il primo turno non aveva espresso. Il ballottaggio non è illegittimo in sé. Ma se diventa lo strumento attraverso cui una maggioranza relativa viene trasformata in maggioranza parlamentare piena, allora siamo dentro il problema. Il secondo turno non chiarisce soltanto chi prevale: produce la maggioranza. E questo è esattamente il punto critico.
D. Anche l'indicazione del nome del Presidente del Consiglio sulla scheda è centrale nella Sua critica. Perché?
R. Perché altera il significato costituzionale del voto. L'elettore viene indotto a credere di scegliere direttamente il Governo. Ma nella Costituzione italiana il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica e deve ottenere la fiducia delle Camere. Dire che il nome sulla scheda non vincola formalmente il Capo dello Stato è vero, ma insufficiente. Il problema è che lo vincola politicamente. Crea una aspettativa. Trasforma una proposta politica in una pressione istituzionale. E qui si vede la continuità tra premierato e legge elettorale: ciò che la riforma costituzionale vorrebbe fare apertamente, la legge ordinaria comincia a fare indirettamente.
D. Alcuni sostengono però che anche le primarie producano un candidato premier. Non è la stessa cosa?
R. No. Le primarie sono un fatto politico interno a uno schieramento. Possono avere un peso politico, ma non entrano nel procedimento elettorale dello Stato, e non producono un vincolo ordinamentale. L'indicazione del nome nella legge elettorale è altra cosa: è diritto positivo. È la formalizzazione, dentro il procedimento elettorale, di una logica di investitura. Confondere i due piani significa confondere politica e Costituzione.
D. Quali correttivi sarebbero necessari?
R. Il premio dovrebbe essere ridimensionato e trasformato in un meccanismo di integrazione, non di alterazione del risultato. Il ballottaggio, se mantenuto, dovrebbe perdere ogni funzione di costruzione della maggioranza. L'indicazione del nome del premier sulla scheda dovrebbe essere rimossa. E andrebbe rafforzato il rapporto tra elettori ed eletti, superando liste troppo chiuse e candidature sostanzialmente decise dagli apparati. Infine, occorre garantire coerenza tra Camera e Senato. In un bicameralismo ancora paritario, produrre maggioranze divergenti significa promettere governabilità e generare instabilità.
D. Tornando al 25 aprile: qual è, in conclusione, la posta in gioco?
R. La posta in gioco è la fedeltà alla democrazia costituzionale nata dalla Liberazione. Il 25 aprile non è una formula da pronunciare. È un criterio di giudizio. Chi celebra la Liberazione e, nello stesso tempo, sostiene riforme che concentrano il potere, riducono la mediazione parlamentare, comprimono materialmente il ruolo del Presidente della Repubblica e trasformano la legge elettorale in surrogato della revisione costituzionale, deve assumersi la responsabilità di questa contraddizione. Insomma, non si può onorare la Costituzione solo nel linguaggio e poi svuotarne l'architettura nei fatti. Oggi come allora, si tratta di scegliere da che parte stare: dalla parte della democrazia costituzionale, che è rappresentanza, equilibrio e garanzia; oppure dalla parte di una democrazia ridotta a investitura del capo. Il mio libro nasce da questa convinzione: la Costituzione non è un ostacolo alla decisione politica, ma la forma civile entro cui la decisione resta democratica.
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