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Avvocati: se contestati diversi illeciti disciplinari, la sanzione è unica a seguito di un bilanciamento

CNF

Quando a un avvocato sono contestati diversi comportamenti deontologicamente rilevanti, la sanzione deve essere unica, ma questa si deve desumere dal comportamento complessivo dell'incolpato e, quindi, deve risultare da un bilanciamento tra la gravità dei fatti addebitati e gli altri criteri di valutazione, come il comportamento processuale tenuto e gli eventuali precedenti disciplinari (in tal senso, tra le tante, sent. C.N.F., 9 ottobre 2020, n. 182).

Questo ha ribadito il Consiglio nazionale forense (CNF) con decisione n. 195 del 16 settembre 2021 (https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-195.pdf).

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame del CNF.

I fatti di causa

La questione ha ad oggetto un esposto con cui sono stati contestati, dagli ex colleghi di studio, all'avvocato incolpato, comportamenti deontologicamente rilevanti. In buona sostanza, è emerso da indagini interne e videoriprese che il legale incolpato avesse:

  • sottratto portafogli e altri valori appartenenti ai colleghi di studio;
  • compiuto gravi inadempienze professionali nella gestione del rapporto con i clienti a lei affidati.

L'esposto è stato trasmesso al CDD competente che ha confermato i seguenti capi di incolpazione:

a) violazione degli artt. 4, 9, 19, 22 e 63 CDF (artt. 5, 6, 22 e 56 CD previgente) e quindi del dovere di probità, dignità, decoro, correttezza e lealtà, asportando dal portafoglio della collega di studio [...] euro 75,00 dopo essersi impossessata della borsetta che la collega teneva nella propria stanza dello studio comune, comportamento che integra anche la violazione del reato di furto aggravato dall'abuso di relazioni d'ufficio;

b) violazione degli articoli 4, 9, 11, 12, 19, 26 comma 3, 27 comma 6 CDF (artt. 5, 6, 22 e 35 CD previgente) e quindi del dovere di probità, dignità, decoro, correttezza e lealtà e del dovere di adempiere con diligenza il mandato fornendo false informazioni al cliente e falsificando il decreto ingiuntivo, il precetto e il pignoramento in cinque pratiche di recupero crediti  [...], il solo verbale di pignoramento in altra pratica. Condotte che integrano altresì il reato di truffa e falso.

Alla luce della conferma di tali capi di incolpazione, il CDD ha applicato la sanzione della censura. Contro detta decisione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha proposto ricorso, chiedendo al Consiglio Nazionale Forense la riforma della sanzione comminata dal CDD, ossia l'irrogazione della sanzione interdittiva della sospensione in misura non superiore ad un anno. E ciò in considerazione del fatto che ad avviso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il CDD avrebbe:

  • omesso di applicare l'art. 22, comma 2 lett. b) codice deontologico forense, secondo cui nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo, fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a un anno, qualora sia prevista la sanzione della censura;
  • errato nell'applicazione del principio di unicità della sanzione in relazione al temperamento che questo trova nella previsione del su citato art. 22.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal CNF.

La decisione del CNF

Secondo il CNF, il CDD ha errato nella determinazione della sanzione da irrogare all'incolpato. In buona sostanza, se è vero che, in casi come quello in esame, in cui gli addebiti sono diversi, la sanzione da comminare deve essere unica, è altrettanto vero che questa deve essere desunta dal comportamento complessivo dell'incolpato e, quindi, deve risultare da un bilanciamento tra la gravità dei fatti addebitati e gli altri criteri di valutazione, come il comportamento processuale tenuto e gli eventuali precedenti disciplinari (in tal senso, tra le tante, sent. C.N.F., 9 ottobre 2020, n. 182). Nel caso di specie tale valutazione non è stata correttamente effettuata dal CDD. E ciò in considerazione del fatto che quest'ultimo non ha tenuto conto che la violazione di cui al capo b) dell'incolpazione è da ritenersi più grave. Con l'ovvia conseguenza che detta gravità giustificherebbe l'aggravamento della sanzione, rafforzata dalla violazione contestata al capo a) dell'incolpazione e quindi giustificherebbe la sanzione aggravata della sospensione dall'esercizio della professione forense per un periodo non superiore ad un anno.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il CNF accolto il ricorso proposto da COA e ha sostituito la sanzione irrogata della censura con quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 5 in base alla valutazione delle singole condotte. 

 

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