Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Omessa presentazione dichiarazione IVA - Legittimità compensazione credito IVA.

Venditore ambulante "petulante" rischia condanna per molestie

SC: Diritto al riconoscimento delle ritenuta anche senza certificazione del sostituto.

Contratto a canone concordato: caratteristiche ed agevolazioni fiscali

  Inquadramento normativo: art. 2 commi 3-5, art. 4 e 5 legge n. 431/1998, D.M. 16 gennaio 2017. Cosa è: un tipo di contratto di locazione nel quale le parti possono definire il valore del canone...

Commette estorsione il parcheggiatore abusivo che minaccia l'automobilista

Azioni esecutive contro gli enti in dissesto: rileva la data dei fatti da cui origina il credito

 Con la sentenza n. 1245/2018 la Sezione Prima del T.A.R. Sicilia – Catania ha analiticamente illustrato la normativa di settore, ripercorrendo la sua interpretazione giurisprudenziale formatasi negli ultimi anni, superandola, e giungendo alla conclusione per cui è ammissibile il giudizio di ottemperanza contro gli enti in stato di dissesto soltanto: a) in relazione a provvedimenti giurisdizionali afferenti a fatti di gestione accaduti dopo il 31 dicembre dell'ultimo esercizio in cui fu approvato il bilancio dell'ente poi dichiarato in dissesto; b) in relazione a provvedimenti giurisdizionali rispetto ai quali non si dia luogo ad azioni esecutive "pure".

I fatti di causa: la Ditta ricorrente ha introdotto un giudizio di ottemperanza contro il Comune debitore di una somma di denaro dovuta per l'esecuzione di lavori edili, come accertato con sentenza del 2017, notificata con formula esecutiva e passata in giudicato nel medesimo anno.

La stessa Ditta ha evidenziato in ricorso che non rileva, nel caso di specie, che l'ente debitore sia stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, poiché ciò era accaduto tramite deliberazione del Consiglio del 2014, ovverosia in data antecedente alla formazione del titolo esecutivo, invocando a tale riguardo la favorevole interpretazione del Consiglio di Stato secondo la quale "i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto dell'ente locale non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell'ente locale" (Consiglio di Stato, n. 3232/2013).

Il Comune debitore non si è costituito in giudizio; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per i seguenti motivi.

SC, illegittimi interessi su sanzioni da rateizzazione con Equitalia. Possibile ottenerne il rimborso?

Sgravi fiscali per i datori di lavoro che assumono giovani

Il limite di finanziabilità del mutuo fondiario

Notifica a familiare convivente: Raccomandata informativa necessaria.

Parcheggio nelle strisce blu: legittima la tariffa proporzionata al reddito ISEE

Buoni fruttiferi contraffatti: come qualificarli?

Esenzione triennale dal bollo auto, per molti ma non per tutti. Chi può ottenerlo e a quali condizioni

La matassa del 730 precompilato

I Contratti bancari monofirma

Indennizzo per carcerazione inumana: la prescrizione è decennale

Legittimo distaccare fornitura di acqua e gas ai condomini morosi

Antimafia, mercato e assicurazioni, cambia risoluzione stragiudiziale liti

Danni da vax antipolio, indennizzo non subordinato a requisiti temporali

Spese abitazione sono a carico del coniuge assegnatario, SC: "gratuità limitata a suo uso"

Cerca nel sito