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Parcheggio nelle strisce blu: legittima la tariffa proporzionata al reddito ISEE

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Tramite la sentenza n. 90/2018 il T.A.R. torinese ha ritenuto che la commisurazione della tariffa all'ISEE risponda a legittime istanze di equità sostanziale, poiché consente di applicare un onere differenziato in relazione alla condizione economica dell'abbonato, per la compartecipazione al costo della manutenzione delle strade e dei servizi pubblici, peraltro senza che l'utilizzo del parametro reddituale per ciò solo tramuti la tariffa in tributo.

I fatti di causa: tra il 2007 e il 2017 il Comune di Torino ha adottato una serie di atti volti a riordinare e adeguare le tariffe della sosta a pagamento su spazi pubblici prevedendo la concessione ai residenti, per la sottozona di residenza, di un abbonamento agevolato, ciò anche al fine di rafforzare il ruolo prioritario del trasporto pubblico per ridurre i livelli di traffico e di inquinamento nel centro cittadino. In origine l'Ente locale aveva previsto che i residenti interessati fossero tenuti a pagare soltanto oneri d'istruttoria pari a € 40,00 annui (poi divenuti € 45,00), tuttavia tramite la deliberazione del 2017 poi impugnata nel giudizio de quo il Comune ha disciplinato, tra l'altro, la suddetta tariffa differenziandola in base all'attestazione ISEE in tre scaglioni: € 45,00 annui per ISEE fino a € 20.000, € 90,00 annui per ISEE fino a 50.000, € 180,00 annui per ISEE superiore a 50.000. Ebbene rispetto a detta determinazione sono insorti i due ricorrenti denunciando l'irragionevolezza e l'eccessiva onerosità della tariffa massima di € 180,00 (applicabile a entrambi).

In via preliminare l'adito T.A.R. ha ricordato la disposizione di cui all'art. 7, comma 1 lett. f), del Codice della strada, secondo la quale nei centri abitati è possibile individuare aree destinate a parcheggio, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, e ha altresì ricordato la giurisprudenza secondo la quale i provvedimenti comunali limitativi della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati sono espressione di un potere latamente discrezionale, incidente su valori costituzionali contrapposti che devono essere contemperati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che la determinazione impugnata sia espressione della citata norma del Codice della strada, atteso che proprio in virtù di detta disposizione l'abbonamento per i residenti, che in precedenza era gratuito ovvero subordinato al pagamento dei soli oneri di istruttoria, era stato innovativamente assoggettato a tariffa, facoltà espressamente riconosciuta dall'art. 7 del Codice della strada.

Il T.A.R., inoltre, ha evidenziato che la decisione adottata dal Comune, di assoggettare a tariffa progressiva l'utilizzo del sedime stradale, non appare abnorme né sproporzionata in relazione all'obiettivo di diminuire il numero di automobili che circolano e parcheggiano nel centro abitato cittadino.

Pur riconoscendo che l'incremento tariffario subìto dai ricorrenti (da € 40,00 - poi divenuti € 45,00 - a € 180,00 annui) sia di rilevante entità considerato di per sé, il Collegio ha ritenuto tuttavia di dovere allargare la sua visuale, al fine di valutare la legittimità dell'azione amministrativa, ed è così giunto alla conclusione che detta tariffa innovata pari a € 180,00 annui in effetti corrisponde a un costo giornaliero di circa € 0,49 a carico di residenti con indicatore ISEE superiore a € 50.000, e detto punto di vista ha indotto il Giudicante a ritenere non irragionevole e perciò legittima la delibera impugnata, specie considerando anche che gli abbonamenti per i non residenti partono dalla tariffa più bassa di € 795,00 sino ad arrivare alla tariffa più alta di € 1.385,00, in ogni caso nettamente inferiore agli € 180,00 stabiliti per i residenti abbienti.

Il T.A.R. torinese, infine, ha ricordato l'orientamento più volte manifestato dalla Corte Costituzionale, secondo il quale il pagamento per la sosta del veicolo sfugge sia alla nozione di tributo sia alla nozione di prestazione patrimoniale imposta, essendo esso configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa a una scelta dell'utente non priva di alternative.

Per questi motivi il T.A.R. Piemonte ha rigettato i ricorsi riuniti e ha compensato le spese per la novità della questione trattata.

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