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Reddito di cittadinanza 2019: ecco come utilizzare la Card

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Il 4 febbraioil vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha presentato il sito ufficiale,  www.redditodicittadinanza.gov.it, per richiedere il reddito di cittadinanza fornito i dettagli per quando riguarda la Rdc card. Sarà quindi possibile fare richiesta del RdC online a partire dal 6 marzo oppure recandosi in un Caf o in un ufficio postale. Il sito – che attualmente contiene solo le informazioni circa i requisiti per ottenere il sussidio economico e idocumenti necessari – diverrà pienamente operativo a partire dal 6 marzo. Il sussidio verrà accreditato sulla RDC card, che consiste sostanzialmente in una carta simile a una ricaricabile, con i numeri in rilievo e il logo di Poste italiane. Per privacy non avrà il nome del suo titolare scritto sopra; inoltre sarà disponibile anche un'app (IO.Italia.it) per effettuare pagamenti online tramite smartphone o tablet.

Il contributo sarà erogato da aprile sulle card. Dopo aver presentato la domanda, l'Inps verificherà i requisiti e in seguito al beneficiario sarà comunicato quando e in quale ufficio postale andare a ritirare la carta.

Con tale contributo, oltre all'acquisto di beni e servizi di base, sarà possibile prelevare contante per un massimo di 100 euro mensili per le famiglie composte da un singolo individuo (importo incrementato in base al numero di componenti del nucleo) ed effettuare un bonifico mensile per pagare l'affitto o pagare l'intermediario che ha concesso il mutuo. Non sarà possibile usare la card per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

L'importo non speso o non prelevato sarà sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato ad eccezione degli importi ricevuti a titolo di arretrati. Ogni sei mesi, inoltre, è prevista una decurtazione degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità.

In fine, ricordiamo che i requisiti principali per poter accedere all'erogazione del reddito di cittadinanza:

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno – Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell'Unione Europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Requisiti economici – Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

  • un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità).
  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.


Altri requisiti – Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

 

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