Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Venditore ambulante "petulante" rischia condanna per molestie

cassazione7

 I giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35718 del 26 luglio 2018 hanno stabilito che il venditore che con una condotta petulante, arrogante, con sfacciataggine e indiscrezione, propone la vendita rifiutata dei propri prodotti ad una persona, deve essere giudicato colpevole del reato di molestie.

I Fatti

Quante volte vi sarà capitato di trovarvi a passeggiare tranquillamente per le vie del centro della vostra città e di essere stati interrotti, nel vostro vagare con la mente, dal tizio di turno che vi deve per forza piazzarvi la merce che si porta dietro?

Bene, sarà capitato la stessa cosa alla signora che mentre "faceva bancomat", veniva avvicinata da un signore che le "offriva" la vendita di una confezione di profumo a buon prezzo.

La signora riferiva al venditore che non era interessata, ma lo stesso non demordeva e la tallonava e accompagnava unitamente ad altro complice con le sue richieste petulanti ed insistenti fino al parcheggio ove si trovava l' auto con a bordo il marito.

I due venditori di profumo erano stati già in precedenza, da altre persone, segnalati alle forze di polizia per la condotta poco ortodossa ed insistente.

 Del caso, a seguito di denuncia sporta dalla signora,  si è occupato la Procura del tribunale di Termini Imerese e idue "improvvisati venditori ambulanti" sono stati tratti in giudizio per il reato di molestie previsto e punito dall'art. 660 del codice penale che così recita: " Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo , reca a taluno  molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a cinquecentosedici euro".

Il Tribunale di Termini Imerese, a conclusione del giudizio di primo grado, dichiarava colpevoli i due improvvisati venditori ambulanti e li condannava alla pena di 300 euro di ammenda.

Uno dei due condannati proponeva appello, poi convertito in ricorso per cassazione, contestando a mezzo del proprio difensore, che  l'intervenuta affermazione di responsabilità, era fondata sulle sole dichiarazioni della presunta parte lesa . Il ricorrente sosteneva di essere stato mosso esclusivamente dall'intento di promuovere ed incentivare la vendita del proprio prodotto, senza alcun altro intento. 

 Decisione

I giudici della Prima Sezione hanno dichiarato generico e quindi inammissibile il ricorso proposto.

Con riferimento al primo motivo dedotto dal ricorrente i giudici ha dichiarato che "è indiscusso nella giurisprudenza della Corte che la deposizione della persona offesa dal reato può essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove sia ritenuta oggettivamente e soggettivamente credibile, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, se non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità. ".

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti e quindi la condotta posta in essere dai dagli imputati con coerenza ed in maniera esaustiva ed è emerso che i due hanno agito in maniera " pressante, indiscreta ed impertinente" cioè con petulanza.                                                                                  I giudici del Supremo Collegio hanno fatto inoltre rilevare che nella fattispecie  incriminatrice                     in esame " la petulanza costituisce una modalità della condotta   prima ancora che un               atteggiamento soggettivo, sicché è principio consolidato che, ove la condotta sia obiettivamente petulante (fastidiosamente insistente e invadente).

Poiché dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il ricorrente ha agito con un contegno arrogante ed invadente e con una intromissione continua ed inopportuna nella sfera della libertà della vittima, lo stesso è da ritenere colpevole ed il ricorso proposto dichiarato inammissibile .

Si allega sentenza

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Ristrutturare facile con reverse charge e iva al 1...
Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventar...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito