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Telefonia mobile:canoni e tributi degli Enti locali

GEN4

Per agevolare la realizzazione di impianti di comunicazione elettronica, nelle nuove costruzioni e in determinate tipologie di ristrutturazione, è imposta sia la realizzazione di una infrastruttura fisica, (multiservizio passiva) interna all'edificio, che di accessi all'edificio.

Riferimenti normativi:  1) D.P.R.n.380/01 - Regole per l'infrastrutturazione digitale degli edifici.  2D.Lgs.n.259/2003 - Art.93: le pubbliche amministrazioni, le regioni, le provincie ed i Comuni non possono imporre agli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, per l'esercizio di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori che non siano stabiliti per legge. Ad eccezione della Tosap o della Cosap. 3) Direttiva 2014/61/UE (recepita dalla L.n.164/2014 e dal D.Lgs.n.33/2016). 4) Regolamento comunale: canone di occupazione di suolo pubblico previsto per legge (ex art.27 del codice della strada). 5) D.Lgs.n.33/2016 - Art.12, comma 3: le opere di telecomunicazione possono essere soggette solo a Tosap o a Cosap (norma di cd. interpretazione autentica dell'art.93, comma 2, D.Lgs. n.259/2003). 

Focus:  Nella  realizzazione di impianti di comunicazione elettronica si possono considerare due ambiti: suolo pubblico e interno degli edificiIl legislatore, relativamente alla parte pubblica, ha disposto regole per ridurre i costi di installazione di tali impianti. La legge, quindi, incentiva la condivisione delle infrastrutture esistenti e la semplificazione burocratica per le realizzazioni, in condivisione, delle nuove infrastrutture funzionali ad ospitare impianti per le comunicazioni elettroniche (comprese le fibre ottiche). 

Casistica: Le antenne di telefonia mobile ed i ripetitori sono considerati immobili, appartenenti alla categoria catastale D. ( Circ. Ag.Entrate n.2/2016, ha ridotto la rendita catastale degli immobili di tale categoria a decorrere dall'1 gennaio 2016). Si è posto il problema di stabilire se il proprietario o il condominio, ove costituito (equiparato a gestore di infrastruttura fisica), di immobili funzionali ai servizi di telecomunicazione, sono soggetti al pagamento di Imu e Tasi.

Il tema dell'accatastamento delle antenne di telefonia mobile è stato fonte di contenzioso tra privati, gestori di rete e Comuni per la riscossione dell'IMU. Alle controversie sorte in materia è stato posto un limite dal D.Lgs. n.33/2016, emanato in attuazione della direttiva 2014/61/UE (a favore della riduzione dei costi di installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità), entrato in vigore il 1° luglio 2016, che ha avuto una portata innovativa in materia. Con tale disposizione Infatti, il comma 2 dell'art. 12 del citato decreto ha modificato il comma 3 dell'art. 86 del D.Lgs. 259/2003, aggiungendo il seguente periodo: "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale." 

Poiché le infrastrutture di rete non costituiscono unità immobiliari, dal 1° luglio 2016 non si procede con alcun accatastamento delle antenne di telefonia mobile posto che tra le infrastrutture di rete, l'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 comprende: "l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS". 

Definizione di infrastruttura di rete: L'art. 2, comma 1, lettera d) dello stesso D.Lgs. 33/2016, definisce infrastruttura fisica di una rete tutti gli elementi "destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali".

 Il legislatore ha superato, dunque, le indicazioni della circolare dell'Agenzia del Territorio n. 4 del 16/05/2006, citata anche dalla Corte di Cassazione nella sent. 25/11/ 2015, n. 24026, in cui si confermava l'obbligo di accatastamento delle antenne di telefonia mobile in categoria D/1 aprendo il campo all'applicazione dell'IMU. L'orientamento della giurisprudenza è stato inizialmente favorevole talvolta agli enti locali. La questione è stata risolta in senso favorevole agli operatori di telefonia mobile dalla disposizione interpretativa dell'art.12 del D.Lgs.n.33/2016 in base alla quale le opere in esame sono soggette esclusivamente a Tosap/Cosap ( C.T.P. Ravenna sent.n.170/1/18)

Decorrenza ed eventuale retroattività della disciplina in oggettoImportanti indicazioni interpretative sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Circ. dell' 08/06/2017 n.18/E, come di seguito specificate: "Le disposizioni introdotte dall'art. 12, comma 2, del decreto n.33/2016, attesa la natura ed il tenore della novella normativa nonché l'assenza di qualsivoglia indicazione circa la valenza interpretativa della stessa - rappresentano una innovazione rispetto alla previgente disciplina. Pertanto non assumono valore retroattivo e si applicano solo a decorrere dall'01/07/2016 (come previsto dall'art. 15, comma 1, del medesimo D. Lgs.n. 33/2016)".  Ha ulteriormente chiarito che "dal momento che l'istituto catastale assolve a funzioni, oltre che di natura fiscale, anche di natura civilistica (identificazione dei beni immobili per il trasferimento o la costituzione di diritti reali) ed inventariale a supporto della gestione del territorio, non va esclusa la possibilità che gli immobili in questione possano comunque formare oggetto di iscrizione in catasto, ancorché senza attribuzione di rendita catastale"

A questo scopo è stato integrato il quadro di qualificazione vigente con una nuova categoria catastale, denominata "F/7 - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione", nella quale possono essere pertanto censite, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, le infrastrutture in argomento, oggetto di dichiarazione in catasto. Ciò nel precipuo interesse dell'intestatario del bene, dal momento che l'attribuzione della categoria F/7 rappresenta anche un elemento di chiarezza ai fini degli adempimenti tributari, ad esempio con riguardo agli adempimenti in materia di versamento dei tributi locali (IMU-TASI). Ne consegue che l'IMU potrà comunque essere richiesta per gli immobili accatastati in categoria D fino a quando non sarà eseguita la modifica con l'attribuzione della categoria F/7, posto che anche in questo caso, fa fede la risultanza catastale.

 

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