Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Acconto Imu - Un anno di tempo per pagare

174689995_1403267663363711_3570899892156239818_n

E' appena trascorsa la data di pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU); tra le scadenze solite infatti, il 18 giugno contemplava anche il termine del pagamento dell'acconto dell'Imu, legata al possesso di fabbricati e terreni. Se il contribuente non è riuscito a pagare la somma prevista dall'applicazione dell'aliquota deliberata da ogni singolo comune, niente panico, niente rimorsi del buono e fedele contribuente. C'è tempo per pagare, con una minima maggiorazione, fino al 01/07/2019.

Basta applicare l'istituto del Ravvedimento Operoso.

Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può regolarizzare omessi o insufficienti versamenti dei tributi pagando sanzioni ridotte, anche ai fini dell'acconto Imu.

Per quanto di interesse ai fini del Ravvedimento operoso IMU, il DLgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'Art. 13 del DLgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza:

In base a queste modifiche normative il Ravvedimento operoso viene applicato con una sanzione ridotta della metà per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza come di seguito dettagliato:

Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:

1.Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

2.Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

3.Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015);

4.Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale 

In concreto, applicando l'istituto del ravvedimento per le imposte locali, vengono previste le sanzioni ridotte indicate nella tabella allegata.

Oltre al tributo ed alla sanzione ridotta devono essere corrisposti gli interessi legali con maturazione per ogni giorno di ritardo al tasso legale dello 0,3% annuo (dall'1/01/2018).

Il contribuente che, per errore o dimenticanza, ricorre al ravvedimento operoso per sanare l'eventuale violazione Imu, è tenuto ad effettuare il versamento mediante F24, compilando la sezione "Imu ed altri tributi locali" del modello come segue:

  1. indicazione nel campo "codice ente/codice comune" del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
  2. barratura della casella "Ravv.", se il pagamento si riferisce al ravvedimento; si ricorda che, come precisato dalla risoluzione AdE 35/E/2012, in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta;
  3. apposizione di una croce negli spazi "Acconto" o "Saldo" a seconda che il ravvedimento si riferisca ad acconto o saldo (nel caso il versamento si riferisca sia ad acconto che a saldo, andranno barrate entrambe le caselle);
  4. indicazione nella casella "Numero immobili" del numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  5. indicazione nella casella "Anno di riferimento" dell'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrata la casella "Ravv." occorre indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
  6. indicazione nel campo "codice tributo" del codice tributo che individua il versamento.


Con l'applicazione del ravvedimento operoso è possibile, nei casi in cui necessita, autofinanziarsi il pagamento dell'Imu anche a scadenza annuale con un tasso minimo di spese aggiuntive.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Rateizzazione dei debiti fiscali, SC: “Sulle sanzi...
Legittimo impedimento non retroattivo, avvocato in...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito