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Commette estorsione il parcheggiatore abusivo che minaccia l'automobilista

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 Commette il reato di estorsione il parcheggiatore abusivo che minacciando un male ingiusto all'automobilista lo costringe a consegnargli il denaro non dovuto

E' stata questa la conclusione a cui sono arrivati i giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30365 del 6 luglio 2018.

Fatto

Quante volte ci è capitato di trovarci immersi nel traffico infernale della città intenti a trovare un parcheggio con la propria autovettura. Poi come per miracolo ti accorgi di avere individuato un posto libero e così ti appresti a parcheggiare. Appena però scendi dall'auto si avvicina un tipo che subito si fa identificare come parcheggiatore abusivo con il fischietto in bocca che ti chiede il dovuto .

Bene, la stessa cosa sarà capitata pure all'automobilista che è rimasto vittima del reato di estorsione di  cui ci occupiamo nel commento alla sentenza emessa dai giudici della Corte di Cassazione. 

 Nello specifico, un parcheggiatore abusivo era stato condannato dalla Corte di Appello di Salerno per il reato di estorsione in quanto aveva richiesto ad un automobilista la somma di 2 euro per il parcheggio e se non li avesse ricevuto gli avrebbe rotto la macchina.

Avverso la sentenza di condanna veniva proposto ricorso per cassazione dal difensore del parcheggiatore, il quale col primo motivo deduceva l'errata qualificazione giuridica in quanto la condotta posta in essere dal ricorrente si sarebbe dovuta qualificare come tentata violenza privata e con il secondo motivo riteneva che il proprio assistito dovesse andare assolto per insussistenza del reato in quanto la minaccia non era idonea ad intimorire l'automobilista.

Motivazione

I Giudici del Supremo Collegio hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto.                                                     Gli stessi hanno affermato che nel caso di specie, il reato di violenza privata non è configurabile, in quanto tale reato ha natura sussidiaria rispetto all'estorsione.

 Il delitto di violenza privata, è previsto, dall'art. 610 c.p. e punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare qualche cosa. Nel reato di violenza privata non si riscontra l'ingiusto profitto che invece èstato riscontrato nel caso di specie con la richiesta di una somma di denaro non dovuta da parte dell'autore del reato.

Con riferimento al secondo motivo i giudici di legittimità hanno affermato che la minaccia è da ritenersi sussistente perché la stessa va considerata seria e idonea attraverso un giudizio ex ante a nulla rilevando che la vittima del reato si sia effettivamente intimorito (ex plurimis Cass. 644/2014).

In sintesi il parcheggiatore abusivo, che ha minacciato l'automobilista di un male ingiusto, hacompiuto quegli atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a dargli denaro non dovuto per un ingiusto profitto e pertanto ha commesso il reato di estorsione.

Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile .

Si allega sentenza.

 

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