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Notifica a familiare convivente: Raccomandata informativa necessaria.

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Con l'ordinanza n. 17235 depositata lo scorso 2 luglio, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento in base al quale la notifica degli atti dell'Agente della riscossione effettuata a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973.

Tale orientamento che oramai sta consolidandosi si contrappone al precedente in base al quale, sempre i giudici delle leggi, ritenevano che la consegna effettuata presso il domicilio del destinatario a mani di soggetto legato da uno stretto vincolo di parentela faceva presumere la conoscenza dell'atto al destinatario.

Si legge nella sentenza in commento: "questa Corte ha di recente ricordato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso) ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto prevedendo ancora alla lett. b) bis che, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso - cfr. Cass. n. 2868/2017" (...).


(...) Nella medesima circostanza si è aggiunto che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (...)", continuano i giudici nel percorso motivazionale richiamando il contenuto della appena citata sentenza condividendo la parte in cui "... Il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (...) sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014'- cfr. Cass. n. 2868/2017".

Dalla lettura della motivazione della decisione è possibile inoltre estrapolare un altro interessante principio che consiste nell'effettività della conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica a soggetto diverso, infatti i giudici, condividendo il contenuto della sentenza richiamata in motivazione hanno evidenziato che ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria, non solo è d'obbligo l'invio della raccomandata informativa ma è necessario che questa sia effettivamente ricevuta dal destinatario.

 

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