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Con la recentissima pronuncia n. 17210 depositata lo scorso 2 luglio, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, ha comminato la sanzione della nullità per l'atto di accertamento emesso senza che l'Amministrazione finanziaria avesse preventivamente letto e valutato le memorie presentate dal contribuente.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prendeva avvio da un processo verbale di constatazione relativo a violazioni IRPEF, a seguito del quale il contribuente presentava rituali memorie; successivamente riceveva un avviso di accertamento con cui veniva recuperato ad imposta maggior reddito ai fini IRPEF relativo all'anno 2005.
Il contribuente impugnava l'avviso dinnanzi alla C.T.P. di Chieti e ne chiedeva l'annullamento eccependo che l'Agenzia avesse completamente omesso l'esame delle citate memorie, violando così le disposizioni prescritte dallo Statuto del Contribuente.
I giudici di primo grado rigettavano il ricorso; proposto appello dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, i Giudici di seconda istanza ritenevano fondate le eccezioni difensive, rilevando come infatti il mancato esame delle memorie presentate dal contribuente comportava la nullità dell'atto.
Avverso la sentenza della Commissione Regionale, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 e dell'art. 21 octies legge 241/1990, perché la Commissione avrebbe erroneamente annullato l'avviso di accertamento, mancando di esaminare le memorie al PVC presentate dal contribuente.
La Cassazione non condivide la censura formulata dall'Agenzia.
I giudici di legittimità rilevano che, dalla lettura dell'avviso di accertamento, emergeva l'espressa amissione da parte dell'amministrazione finanziaria di non aver valutato le memorie presentate dal contribuente: inconferente è, quindi, censurare la decisione impugnata per vizio di motivazione (per non aver motivato su atti, quali le memorie presentate dal contribuente, che avrebbero comunque dovuto costituire oggetto di valutazione) se la violazione principale è stata compiuta dalla stessa Agenzia, nel momento in cui ha omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie.
L'art. 12, comma 7, della legge 212 del 2000 dispone che " Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza".
La predetta disposizione, nel riconoscere al contribuente il diritto di formulare osservazioni e richieste entro il prescritto termine di sessanta giorni, evidenzia l'importanza della fase istruttoria prodromica all'eventuale adozione del provvedimento impositivo; l'Ufficio finanziario è tenuto a valutare tutte le deduzioni formulate dal contribuente in sede di contraddittorio amministrativo nonché le richieste e le osservazioni eventualmente proposte dal medesimo durante il termine prescritto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto.
La giurisprudenza ( cfr. Cass. pronuncia n. 8378 del 31.03.2017) è unanime nel ritenere che, tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento è affetto da nullità qualora, alternativamente:
1)si sia in presenza di unairregolarità per la quale la legge espressamente preveda la nullità;
2)ci sia stata la lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto;
3) l'Amministrazione ha violato l'obbligo di valutare le osservazioni avanzate dal contribuente.
Sulla scorta di tali principi teorici, la sentenza in commento evidenzia che – se non si può comminare la nullità all'avviso di accertamento qualora l'Amministrazione nell'atto impositivo non abbia esplicitato le sue valutazioni in relazione alle osservazioni avanzate dal contribuente – è, di contro, nullo, nel caso di specie, l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate.
Gli Ermellini evidenziano infatti che, a prescindere dalla circostanza che nell'atto impositivo non siano esplicitate le valutazioni compiute dall'Amministrazione finanziaria in relazione alle osservazioni del contribuente (caso, questo, per il quale la legge non prevede nessuna nullità), l'atto di accertamento portato alla loro cognizione era affetto da radicale nullità perché l'Ufficio Fiscale, come da sua stessa ammissione, non aveva per nulla letto - e, consequenzialmente, valutato - le controdeduzioni del contribuente avanzate con memorie a seguito dell'espletamento del PVC.
Il ricorso viene, pertanto, rigettato.
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