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Con la pronuncia n. 28033 dello scorso 26 giugno, la V sezione penale della Corte di Cassazione – ha confermato la condanna penale inflitta ad un uomo che, sulla base delle dichiarazioni rese dalla moglie, era stato accusato del reato di lesioni personali aggravate dall'uso di strumento atto all'offesa, per aver percosso la donna facendo uso dei manici di tre scope.
Si è difatti specificato che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto; è tuttavia opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo per aver percosso la moglie facendo uso dei manici di tre scope.
Per tali fatti, l'uomo veniva condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di strumento atto all'offesa.
Il marito, ricorrendo in Cassazione, censurava la sentenza d'appello per carenza di motivazione in relazione all'aggravante dell'uso dell'arma, sostenendo come non si fosse raggiunta prova sull'aspetto relativo all'arma utilizzata.
Secondo l'uomo, infatti, i giudici di prime e seconde cure non avrebbero dovuto giudicare sua moglie credibile, alla luce di un duplice ordine di ragioni: la donna aveva reso, in momenti diversi, dichiarazioni antitetiche (in sede di sommarie informazioni aveva affermato di essere stata colpita da un unico bastone, mentre in udienza aveva diversamente riferito che era stata attinta da tre scope, salvo poi precisare che si trattava di diversi manici di scopa); le dichiarazioni della persona offesa – oltre a non essere confortate da alcun riscontro esterno – erano state sconfessate dagli altri testi, i quali avevano dichiarato di non ricordare la presenza di simili arnesi.
La Cassazione non condivide le doglianze del ricorrente.
Gli Ermellini evidenziano come le censure avanzate risultano del tutto generiche, limitandosi a contestare vagamente la credibilità della persona offesa, senza tener conto che, per la più consolidata giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere il concetto di credibilità della persona offesa, il cui presupposto è quello dell'attendibilità generalmente riconosciuta alla deposizione resa in dibattimento dal testimone, da quello di attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal chiamato in correità.
Solo nel secondo caso, infatti, essendo per definizione le dichiarazioni del coimputato sul fatto altrui in sé inaffidabili, è richiesto un riscontro delle medesime con ulteriori elementi portati all'attenzione della Corte; nel primo caso è, invece, possibile fondare la responsabilità dell'imputato sulle sole dichiarazioni della persona offesa, quando connotate da credibilità soggettiva e oggettiva, anche in assenza di ulteriori riscontri.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte i giudici di merito hanno ritenuto credibile la persona offesa proprio in virtù del fatto che la medesima non si era costituita parte civile né aveva presentato querela, non mostrando, dunque, né un interesse speculativo di carattere patrimoniale per la vicenda, né un particolare astio nei confronti del coniuge. Le dichiarazioni della donna, inoltre, non erano mai state contrastate da altri testimoni (che si erano, piuttosto, limitati a riferire che non ricordavano la presenza di un bastone, anche a fronte del considerevole lasso di tempo intercorso tra i fatti e le deposizioni) né dai referti medici che, invece, avevano ritenuto compatibili le lesioni refertate con l'utilizzo di un manico di scopa quale arma per colpire la persona offesa.
Da ultimo, la Corte ricorda che, nella fattispecie concreta, il manico di scopa è qualificabile come arma impropria, posto che, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 110/1975, assume tale qualifica qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato e/o usato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona, ricorrendo nel contempo la circostanza aggravante del fatto commesso con armi.
Alla luce di tanto, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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