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S.C.: Mancata comunicazione avvenuta iscrizione ipotecaria - Conoscenza ipoteca acquisita informalmente - Termini per la presentazione del ricorso, non decorrono.

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Un nuovo chiarimento arriva dai giudici della Corte di Cassazione in tema di iscrizione ipotecaria ex art. 77 - Dpr. n. 602/1973 e sulla obbligatorietà di notifica della Comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. (Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17-04-2018) 18-05-2018, n. 12309)

La vicenda processuale analizzata dai giudici di ultima istanza era relativa ad un ricorso presentato da un contribuente avverso l'iscrizione di ipoteca posta in essere dall'Agente della riscossione e della cui esistenza si era preso atto tramite comunicazioni informali rilasciate dall'Ufficio catasto. Il contribuente quindi, dapprima richiedeva all'Agente della riscossione copia dei ruoli riferibili alle Cartelle di pagamento poste a base della misura cautelare, poi proponeva ricorso richiamando l'iscrizione ipotecaria ed impugnando, altresì, 29 cartelle di pagamento delle quali asseriva di non averle mai ricevute in notificazione.

Da quanto è dato apprendere dalla lettura della motivazione dell'ordinanza, i ricorsi venivano rigettati, sia in primo grado che in appello, perchè il contribuente non aveva prodotto documentazione alcuna da cui risultasse l'iscrizione di ipoteca e nemmeno vi era in atti dei giudizi certificazione alcuna da cui risultasse la data in cui il contribuente, recatosi presso la conservatoria, era venuto a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria, inoltre, in mancanza della comunicazione di ipoteca i giudici sostenevano che non era possibile giudicare sulla connessione tra l'iscrizione ipotecaria e la documentazione relativa alle cartelle di pagamento opposte.

I giudici di legittimità con l'ordinanza in oggetto, accogliendo il ricorso del contribuente hanno cassato la sentenza ritenendola errata nella parte in cui giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano sentenziato che" (…) il contribuente, il quale aveva affermato di non aver avuto conoscenza nè delle cartelle prodromiche nè dell'atto di iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto dare la prova della tempestività̀ del ricorso proposto mediante certificazione attestante il giorno in cui, recatosi in Conservatoria, aveva avuto conoscenza casuale dell'iscrizione ipotecaria".

Decidendo sulla tempestività del ricorso, in mancanza della comunicazione di ipoteca in atti del giudizio ed il cui onere di deposito, secondo i giudici dei due precedenti gradi di giudizio, era a carico del contribuente, il ragionamento dei giudici di legittimità che hanno riformato la decisione, si basa sulla lettura combinata degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 6 e 17 - L. n. 212 del 2000 e può essere cosi sintetizzata.

La circostanza che l'iscrizione di ipoteca sia annoverata tra gli atti autonomamente impugnabili (art.19, comma 1, lett. e bis - D.Lgs. n. 546/1992), presuppone che il termine per la proposizione del ricorso di 60 giorni debba necessariamente iniziare a decorrere dalla notifica dell'atto da opporre (art. 21 - Dlg. n. 546/1992) e che inoltre la comunicazione di ipoteca è obbligatoria anche in forza dei precetti normativi dell'art. 17 - Legge n. 212/2000, secondo il quale l'Agente della riscossione è tenuto alle regole generali di cui all'art. 6 dello Statuto del contribuente per cui deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, pertanto, il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per proporre impugnazione, decorre solo dalla data di notifica della obbligatoria comunicazione dell'iscrizione di ipoteca.

D'altro canto, per come osservano gli ermellini, la notifica deve essere effettuata nell'interesse stesso dell'Agente della riscossione per avere la certezza della data di inoppugnabilità̀, e quindi della definitività, dell'iscrizione ipotecaria.

Continuano i giudici precisando che: "nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo, il contribuente ha facoltà̀ di proporre ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenzasenza che egli debba fornire la prova del giorno in cui ha avuto notizia non formale dell'iscrizione poichè l'ignoranza dell'esistenza del provvedimento deve presumersi, in caso d'inesistenza della comunicazione, fino alla data di proposizione del ricorso, essendo a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del provvedimento in epoca precedente l'onere di fornire la relativa prova."

Concludono i giudici precisando inoltre che: "la CTR avrebbe dovuto analizzare i motivi di appello proposti dal contribuente con riguardo sia all'iscrizione di ipoteca che alle cartelle prodromiche".

Si rafforza quindi il filone giurisprudenziale in base al quale per gli atti autonomamente impugnabili, di cui all'elencazione dell'art. 19 - D.Lgs. n. 546/1992, devono essere necessariamente notificati, in assenza di rituale notifica e nella misura in cui il contribuente apprenda dell'esistenza di un debito scaturente da detti atti, potrà proporre ricorso senza onere di dover dimostrare la tempestività del ricorso essendone onerata la controparte processuale.

 

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