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Carceri: la nuova liberazione anticipata.

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Iniziato il 14 febbraio scorso l'esame, alla commissione giustizia presso la Camera dei deputati, della proposta di legge di riforma dell'istituto della liberazione anticipata.

Nel dettaglio, il disegno, che consta di due articoli, aumenta, da 45 a 60, i giorni di sconto di pena per ogni semestre, ai fini della liberazione anticipata dei detenuti, attribuendo la competenza a decidere sulla richiesta presentata dal detenuto, in via principale, al direttore dell'istituto penitenziario.

Attualmente, il procedimento per la liberazione anticipata, disciplinato dall'art. 69 bis della legge sull'Ordinamento Penitenziario, è governato, in prima battuta, dal Magistrato di sorveglianza che, con ordinanza emessa in camera di consiglio (dunque senza la presenza del detenuto, né del suo difensore) decide sulla richiesta.

Contro il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza, il detenuto, entro dieci giorni dalla notifica della decisione, può presentare reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che deciderà con la presenza del richiedente (ove voglia presenziare) e del suo difensore. 

La lettera a), n. 2, del disegno di legge, inserisce nell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario un nuovo comma: il 2-bis, il quale, come anticipato, prevede che sulla concessione della liberazione penitenziaria provveda il direttore dell'istituto, salvo che il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione.

Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, la scelta di traslare al direttore dell'istituto la competenza a decidere sulla richiesta di concessione della libertà anticipata è dovuta al fatto che ogni anno i tribunali di sorveglianza riescono a evadere solo poche migliaia di pratiche riguardanti la liberazione anticipata dei detenuti.

La proposta in commento, prosegue la relazione, mira a introdurre, pertanto, un doppio binario in materia di decisioni sulla liberazione anticipata: in via generale, la competenza è del direttore dell'istituto; nel caso, tuttavia, di condannati incorsi in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, la competenza è del magistrato di sorveglianza, su richiesta del direttore dell'istituto.

Il seguito dell'esame è stato rinviato a data da destinarsi per consentire la presentazione di eventuali richieste riguardanti la definizione dell'oggetto dell'esame, una volta definito l'ambito oggettivo delle proposte, si darà avvio alla fase conoscitiva con la formazione di un compiuto programma di audizioni. 

 

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