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AZIONI ESECUTIVE PARCELLIZZATE? AL LEGALE COMPENSO RIDOTTO.

Parcellizzazione-credito

  La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1366/2024, ha respinto il ricorso di un'associazione professionale diretto (tra l'atro) ad ottenere il riconoscimento dei compensi maturati in relazione a quaranta procedure esecutive - instaurate separatamente e sulla base di distinti titoli esecutivi -, sulla base della tariffa forense calcolata sul valore di ciascuna procedura.

 Secondo l'associazione ricorrente, i principi sul frazionamento del credito, in quanto elaborati con specifico riferimento al processo di cognizione, non sarebbero stati applicabili al processo di esecuzione, pertanto, il giudice del merito, nel liquidare l'esiguo importo di Euro 14,92 per ciascuno dei trentotto atti di precetto notificati ad un debitore, nonché l'importo di Euro 67,50 per ciascuno dei due atti di precetto notificati all'altro, aveva violato la Tariffa Professionale.

La Corte ha respinto la tesi della ricorrente ritenendo, invece, che il divieto di abusivo frazionamento del credito operi anche in relazione al processo esecutivo ed anche in relazione agli atti pre-esecutivi come il precetto, affermando, infine, il seguente principio di diritto:

  In tutti i casi in cui il creditore instauri e/o minacci di instaurare più procedure esecutive, anche se in forza di diversi titoli esecutivi, nei confronti del suo debitore, il giudice dell'esecuzione – fatto salvo il caso in cui il creditore non dimostri di avere avuto un interesse diverso da quello di lucrare maggiori spese -, è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.




Nome File: Cass.-13606-2024
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