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Avvocati e la contribuzione minima obbligatoria nel 2024: pagamento, scadenze e compensazione

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Nel 2024 la contribuzione minima obbligatoria verrà riscossa secondo le ordinarie modalità previste dal Regolamento Unico della Cassa forense.

Si ricorda che la suddetta contribuzione è costituita da:

contributo minimo soggettivo,

contributo minimo integrativo,

contributo maternità.

Vediamo nel dettaglio le modalità di riscossione di detta contribuzione.

Sono previste;

n. 3 rate da corrispondere a titolo di acconto, sulla base della contribuzione minima dell'anno 2023 non rivalutata,

n. 1 rata da corrispondere entro il 30 settembre 2024, che comprenderà la rivalutazione ISTAT prevista dall'art. 21 del Regolamento Unico (+ 5,4%) e il contributo di maternità.

Cosa è cambiato rispetto al 2023? In buona sostanza, l'anno scorso con il pagamento delle 4 rate sono stati riscossi esclusivamente:

i contributi minimi soggettivi;

il contributo di maternità.

E ciò in considerazione del fatto che la riscossione del contributo minimo integrativo di euro 805,00 è stata posticipata al 31/12/2023. 

Dal ripristino delle ordinarie modalità di riscossione della contribuzione minima obbligatorie, ne consegue che le sanzioni per omesso/ritardato pagamento si applicheranno a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, ossia dal 30/9/2024, come previsto dall'art. 71 del Regolamento Unico.

Per effettuare il pagamento della su menzionata contribuzione occorrerà:

collegarsi al sito internet della Cassa Forense;

cliccare sulla sezione "Accessi riservati/posizione personale";

inserire i codici personali PIN e Meccanografico;

generare e stampare i moduli di pagamento dei contributi minimi 2024 per le scadenze previste, ossia la prima rata entro il 29 febbraio 2024; la seconda entro il 30 aprile 2024; la terza rata entro il 30 giugno 2024 (scadenza posticipata all'1 luglio 2024); la quarta rata entro il 30 settembre 2024.

Il pagamento può essere effettuato anche con F24.

Vediamo come.

Accedendo alla propria posizione personale sul sito della Cassa forense, nella sezione "Pagamenti", sarà possibile, in base alla tipologia di contributo che si intende pagare, scegliere il pagamento tramite Modelli F24. Una volta scelta tale modalità di pagamento, verrà generato in automatico il modello già precompilato e personalizzato nell'apposita sezione "altri Enti previdenziali e assicurativi". 

Qualora si volesse effettuare il pagamento con F24 anche in compensazione con i crediti vantati nei confronti dell'Erario e con i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, il modello F24 potrà essere pagato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online"). In tale caso, occorrerà utilizzare i canali Entratel o Fisconline (in tal caso RICOPIANDO tutti i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa che si è in precedenza stampato o salvato sul pc) e, nella sezione "Erario" si dovrà indicare il codice tributo e l'importo del relativo credito che si intende compensare.

Con riferimento alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio sarà necessario, in via preliminare, registrarsi sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml), dove verranno registrate le fatture elettroniche per i cui importi gli avvocati avranno optato per la compensazione. Tale funzione, definita di "autocertificazione" sarà attiva nei periodi 1° marzo/30 aprile e 1° settembre/31 ottobre di ciascun anno.

Maggiori informazioni sono reperibili su:

https://www.cassaforense.it/DettaglioNews?id=13477&tipo=inEvidenza;

https://www.cassaforense.it/scadenze;

https://www.cassaforense.it/DettaglioNews?id=13455&tipo=articolo;

https://www.cassaforense.it/DettaglioNews?id=7919&tipo=articolo. 

 

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