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Agevolazioni fiscali per bonus verde

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Riferimenti normativi: Legge di Bilancio 27/12/ 2017 n. 205, in vigore dall' 01/01/2018, articolo 1, commi da 12 a 15.

Focus: La norma è stata introdotta per migliorare la qualità ambientale delle aree urbane con interventi finalizzati alla implementazione del verde sia pubblico che privato. Essa prevede una detrazione fiscale Irpef delle spese per interventi di sistemazione a verde degli immobili ad uso residenziale.

A chi spetta il bonus verde: Il Bonus Verde può essere richiesto sia dai proprietari che dai titolari di un diritto reale di godimento (abitazione in affitto, uso o comodato) di unità immobiliari ad uso abitativo, per interventi di:1) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 2) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.  Il bonus è cumulabile su più immobili: lo stesso soggetto può usufruire del bonus per interventi su diversi immobili di proprietà. Sono, quindi, esclusi dall'agevolazione gli immobili di nuova costruzione, uffici, negozi e magazzini. L'ecobonus spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Percentuale di detrazione: Entro il 31 dicembre 2018 è prevista una detrazione dall'Irpef lorda pari al 36% delle spese sostenute, nel limite massimo di 5.000 euroLa detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Spesa massima: La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per le persone fisiche per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Legge dello Stato

L'importo eventualmente eccedente non può essere rimborsato né conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo. Per poter usufruire del bonus è necessario eseguire i pagamenti in modalità tracciabileSul punto, l'Agenzia delle Entrate ammette che i relativi pagamenti siano eseguiti non solo con i bonifici, ma anche a mezzo assegni bancari, postali e/o circolari, nonché con modalità come l'utilizzo di carte di credito e bancomat. Al fine di poter fruire della detrazione, nel documento di spesa non dovranno necessariamente essere indicati i riferimenti normativi, fermo restando che la descrizione dell'intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili. In caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto del Bonus Verde, la detrazione non utilizzata è trasferita, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: Premesso che non esiste un elenco completo degli interventi ammessi alla detrazione, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che si deve trattare di interventi di natura straordinaria

Sono, perciò, agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo di sistemazione dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'area esistenteAnche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi mobili è agevolabile, a condizione che la detta collocazione faccia parte di un "più ampio" intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali. Sono, invece, esclusi dalle agevolazioni: 1) gli interventi di manutenzione ordinaria annuale di giardini preesistenti sia privati che condominiali, come ad es. la potatura delle siepi o la rasatura del prato (è ammessa invece la manutenzione ordinaria quando connessa ad un intervento idoneo al bonus); 2) i tappeti erbosi ad uso sportivo con fini di lucro; 3) i lavori eseguiti in economia, cioè effettuati direttamente dal contribuente sul proprio giardino o terrazzo. Il contribuente può rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

Area verde ex novo

Possono essere ricondotti nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, (salvaguardati ai sensi della legge n.10/2013), la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell'ecosistema. Per quel che attiene, invece, alla realizzazione di fioriere e allestimento a verde di balconi e terrazzi, si ritiene che le stesse siano agevolabili se allestite in maniera permanente e sempreché si riferiscano ad un intervento innovativo. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che tra le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sono comprese anche quelle sostenute per la realizzazione del progetto e riferite a indagini e stime approfondite del sito oggetto dell'intervento, purché direttamente riconducibili all'intervento stesso.

Applicazione di alcune disposizioni previste per gli interventi di recupero edilizio
Il legislatore ha stabilito che al "bonus verde" vengano applicate alcune delle disposizioni specificamente previste per la detrazione delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (in particolare, si tratta di quelle contenute nei commi 5, 6 e 8, art.16 bis Tuir). Pertanto, anche con riferimento al nuovo bonus fiscale: 1) se gli interventi che danno diritto all'agevolazione vengono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%. 2)la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio ( D.lgs.n. 42/2004), ridotte nella misura del 50%3)in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

 

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