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Coronavirus: sospensione dei pagamenti

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Venerdì scorso, 28 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha varato alcune norme volte a contrastare l'emergenza da Coronavirus. E' stato infatti approvato l'annunciato Decreto Legge recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese a causa dell'emergenza epidemiologica.

Le misure sono rivolte, in particolare, alla popolazione nei Comuni della "zona rossa" di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 - Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del Comune di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova -, ma alcune misure sono di portata nazionale ed interessano tutti i contribuenti del paese Italia.

Fra le misure fiscali rivolte esclusivamente alle zone colpite sopra individuate è stata confermata la sospensione dei termini di versamento dei ruoli presi in carica dagli Agenti della riscossione. Anche in riferimento alle entrate non tributarie e a favore dei debitori che avevano la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei richiamati comuni alla data del 21 febbraio 2020, viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi.

Detti versamenti sospesi, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 31 maggio 2020. Tali norme si applicano anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Si prevede pure il differimento al 31 maggio 2020 - con automatico slittamento al 1° giugno 2020, essendo il 31 maggio giorno festivo - del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla rottamazione-ter nonché di quello del 31 marzo 2020 in materia di definizione degli omessi versamenti, ai sensi della Legge n. 145/2018.

Il decreto prevede inoltre che le disposizioni del decreto del MEF del 24 febbraio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, che sospendeva gli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone colpite dal Coronavirus, trovino applicazione anche agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei richiamati Comuni, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei Comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

Sono infine previste specifiche misure in materia di cassa integrazione e di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi residenti nelle zone rosse:

- versamento dei contributi sospeso fino al 30 aprile e possibilità di versarli rateizzati fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi;

- cassa integrazione in deroga;

- per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività lavorativa, alla data del 23 febbraio 2020, nei Comuni in questione e sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata, è prevista un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

In merito ai provvedimenti di respiro nazionale si sottolinea il rinvio dell'intera campagna 730 per l'anno 2020, le agevolazioni per il settore turismo ed il rinvio delle segnalazioni nella procedura di crisi d'impresa.

Viene previsto infatti che che la Certificazione unica e i dati degli oneri detraibili o deducibili - spese sanitarie, mutui, istruzione, asili nido, previdenza complementare, contributi e ristrutturazione ecc. - dovranno essere inviate entro il 31 marzo prossimo. La campagna 2020 della precompilata partirà così non più dal 15 aprile come tutti gli anni, bensì dalla prima settimana di maggio e si concluderà il 30 settembre con la consegna dei 730.

Per il settore turistico e alberghiero sono previsti la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi ma anche voucher per consentire alle agenzie di viaggio di rimborsare le disdette sia di alberghi che di voli aerei. Confermata la proroga generalizzata, quindi per tutte le Pmi e non solo per le microimprese, al 15 febbraio 2021, degli obblighi sulle segnalazioni di allerta per prevenire le crisi di impresa.

Il Governo inizia dunque ad intervenire sugli effetti del COVID-19, che come prevedibile saranno economici e non sanitari. Ormai l'abbiamo capito: il virus farà poche vittime tra la popolazione, questo è certo, ma la vittima madre è la nostra economia, e se non interveniamo nell'immediatezza, l'Italia rischia un contraccolpo devastante. Auspichiamo che questo sia il primo di altri provvedimenti che tendano ad una reale ridotta fiscalità, in modo da ridare, alle imprese in difficoltà, risorse aggiuntive per sostenere adeguatamente la ripresa.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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