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Omicidio colposo, SC: “Medici assolti se l’ospedale non può affrontare l’intervento salvavita”.

Omicidio colposo, SC: “Medici assolti se l’ospedale non può affrontare l’intervento salvavita”.

Con la pronuncia n. 36431 dello scorso 18 dicembre, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha assolto taluni medici per il decesso di un paziente avvenuto per dissezione aortica acuta, sul presupposto che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, nonostante le omissioni compiute, la condotta doverosa non avrebbe certamente evitato l'evento mortale, in quanto l'ospedale presso cui lavoravano i medici non era strutturato per eseguire l'intervento indispensabile per salvarlo.

Si è difatti ritenuto che anche una tempestiva diagnosi da parte degli imputati non avrebbe eliminato il ragionevole dubbio che ciò avrebbe consentito di impedire il decesso del paziente, per contro altamente probabile in considerazione della gravità della patologia accertata e delle circostanze del caso concreto.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di alcuni medici, ritenuti colpevoli per il reato di cui all'art. 589 c.p. per la morte di un paziente, deceduto a seguito di una dissezione aortica acuta.

In particolare, si contestava ai sanitari di non aver colposamente diagnosticato la patologia sofferta, per non avere costoro disposto i necessari esami diagnostici oltre il primo livello (esame ecocardiografico, TAC encefalo, RX torace) nonostante ciò fosse imposto dal quadro sintomatologico del paziente.

Per tali fatti, il Tribunale di Messina condannava i medici alla pena di giustizia, sul presupposto che, se si fossero eseguiti i necessari accertamenti, il paziente avrebbe avuto un'alta probabilità di salvarsi. 

La Corte di Appello di Messina riformava la pronuncia di condanna e assolveva i sanitari con formulail fatto non sussiste, affermando che non era stata dimostrata la sussistenza del nesso causale fra la condotta degli imputati e il decesso dell'uomo, posto che dagli accertamenti compiuti in sede peritale era emerso che – anche nel caso di tempestiva diagnosi, avuto riguardo ai tempi necessari al trasferimento del paziente in un ospedale adeguatamente attrezzato, ai tempi necessari per organizzare presso quest'ultimo l'equipe operatoria di alta specializzazione, ai notevolissimi rischi connessi all'operazione medesima – non si sarebbe potuto affermare con certezza che il paziente si sarebbe salvato.

Avverso la sentenza assolutoria ricorrevano in Cassazione le parti civili, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di nesso causale, in relazione agli artt. 41, 113, 589 c.p. e 192 c.p.p..

Secondo i ricorrenti, i giudici di merito avevano pronunciato la sentenza di condanna senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni del primo giudice e con le consulenze di parte, le quali avevano fatto emergere che un appropriato intervento di cardiochirurgia avrebbe determinato una percentuale di sopravvivenza del 70%, sicché le negligenze dei medici non avevano consentito al paziente di fruire della possibilità di essere sottoposto ad un intervento in un adeguato centro medico specialistico, in tal modo privandolo della possibilità di salvarsi con una probabilità vicina al 70%. 

La Cassazione non condivide le censure formulate.

Gli Ermellini ricordano che nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità va accertato tenendo conto degli insegnamenti impartiti nella nota sentenza Franzese: il nesso causale tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Nel caso di specie, il giudice di merito, con motivazione logica e coerente con i dati di fatto risultanti dall'istruttoria, ha escluso la sussistenza del nesso causale, sulla base delle conclusioni rese nel processo dagli esperti nominati dal PM.

In particolare, la sentenza impugnata ha accertato, in ordine all'effetto salvifico della condotta doverosa omessa (consistente nell'effettuazione di un immediato intervento chirurgico avente un elevato tasso di mortalità, pari al 30%), che la condotta doverosa non avrebbe certamente evitato l'evento mortale, in quanto il paziente non poteva essere sottoposto ad intervento immediato, essendo stato ricoverato in un ospedale del tutto impreparato ad affrontare un simile intervento chirurgico.

I giudici di appello hanno, quindi, congruamente e logicamente concluso nel senso che anche una tempestiva diagnosi da parte degli imputati non avrebbe eliminato il ragionevole dubbio che ciò avrebbe consentito di impedire il decesso del paziente, per contro altamente probabile in considerazione della gravità della patologia accertata e delle circostanze del caso concreto.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso con condanna alle spese processuali. 

 

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