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Lavoratori inabili: le prestazioni economiche cui hanno diritto

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Inquadramento normativo: legge 222/84.

Prestazioni economiche: la legge 222/84 riconosce delle prestazioni economiche, erogate a domanda, in favore di lavoratori ai quali venga accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (pensione di inabilità) o di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (assegno ordinario di invalidità).

A differenza dell'assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità da invalidità di cui alla legge 118/1971 (che sono due prestazioni assistenziali erogate a prescindere dalla sussistenza di un rapporto assicurativo o dal previo versamento di contributi), la legge 222/84 disciplina le prestazioni previdenziali, ovvero quelle che sono riconosciute ai soggetti che vantino una contribuzione in relazione ad attività lavorativa.

Pensione di inabilità: spetta ai dipendenti, agli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e agli iscritti alla Gestione Separata ai quali venga accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale (secondo un accertamento compiuto dalla Commissione Medica Legale dell'INPS).

I summenzionati soggetti devono possedere almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Per il conseguimento del requisito contributivo è possibile cumulare gratuitamente i contributi versati in diversi fondi di previdenza.

È, inoltre, richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa, ivi compresa la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi, la cancellazione dagli albi professionali, la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Assegno ordinario di invalidità: spetta ai dipendenti, agli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e agli iscritti alla Gestione Separata i quali, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbiano la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo (secondo un accertamento compiuto dalla Commissione Medica Legale dell'INPS).

Restano invariati i requisiti contributivi richiesti per la pensione di inabilità; a differenza di quest'ultima, non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi dell'Unione europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l'Italia (si ha, quindi la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri, ma l'importo della pensione viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell'assicurazione italiana). 

Trattamento economico: l'importo delle due prestazioni previdenziali viene determinato con il sistema di calcolo differente, a seconda che il lavoratore abbia iniziato l'attività lavorativa prima o dopo il 31 dicembre 1995. In particolare, se l'attività lavorativa è iniziata prima, il sistema di calcolo è misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo); il sistema di calcolo è contributivo, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.

In particolare:

- per la pensione di inabilità, la contribuzione deve essere quantificata prendendo a base le medie contributive pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del D.lgs. 503/1992. L'anzianità contributiva maturata viene virtualmente incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini;

- per l'assegno ordinario di invalidità,si considera valida l'integrazione al minimo Inps, qualora l'importo dell'assegno risulti inferiore al trattamento minimo e sussistano tutte le condizioni di reddito stabilite per legge. Ai fini del calcolo dell'importo, occorre considerare se il beneficiario continui a esercitare un'attività lavorativa (in tal caso, infatti, l'importo dell'assegno viene ad essere ridotto).

Procedura per il riconoscimento: per ottenere le due prestazione è necessario presentare all'Inps – tramite i servizi di patronato o online, tramite il servizio dedicato – il modello AP60 (per la pensione di inabilità) o AP59 (per l'assegno ordinario), compilato in ogni sua parte, avendo cura di allegare la certificazione medica (si tratta del modulo SS3 compilato e inviato dal medico curante che certifica lo stato di salute del richiedente).

Decorrenza: decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione ai sensi dell'articolo 9 della legge 222/1984 a seguito di iniziativa dell'Inps; in tale circostanza la prestazione può essere confermata, trasformata in assegno ordinario di invalidità (qualora si accerti una invalidità inferiore al 100% ma superiore ai due terzi) oppure revocata qualora il titolare dimostri il recupero della capacità lavorativa a più di un terzo.

L'assegno ordinario di invalidità ha validità triennale e può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione da parte dell'Inps. 

Focus: l'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

Compatibilità: la pensione non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa. Viene concesso in misura ridotta a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

L'assegno di invalidità è incompatibile con eventuali indennità di disoccupazione (è concessa al beneficiario la facoltà di stabilire se optare per l'assegno ordinario di invalidità o il sussidio di disoccupazione), né è possibile il cumulo con le prestazioni assistenziali.

Reversibilità: è ammessa per la pensione d'inabilità; l'assegno di invalidità non è reversibile.

Pensione privilegiata di inabilità: spetta ai soli iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria quando l'inabilità risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando dall'evento inabilitante, derivi il diritto di rendita a carico dell'INAIL, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

Accompagnamento: i pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa. Tale assegno non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione ed è ridotto per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa. 

 

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