Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
L'ultimo Decreto Legge "Ristori", il "Quater" n. 157/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, oltre al rinvio della seconda o unica rata d'acconto delle imposte dirette e dell'IRAP, ha previsto pure il rinvio di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, per i soggetti colpiti dalle misure restrittive adottate nello scorso mese di novembre.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 157/2020, potranno infatti beneficiare della sospensione dei versamenti i suddetti soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione:
-ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
-ovunque localizzati, e indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020;
-che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone arancioni" o "zone rosse", di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute;
-che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. 149/2020, c.d. Ristori-bis, come integrato dall'art. 1 comma 2 del DL 154/2020, c.d. "Ristori-ter" -, ovvero che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse", di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministro della Salute.
Rammentiamo che alla data del 26 novembre 2020, erano individuate come:
- "zone arancioni", le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia;
- "zone rosse", le Regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Pie- monte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano.
La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre si applica, inoltre, ai soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.
Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, saranno, dunque oggetto di sospensione e dunque rinvio:
- i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati - artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73 e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi i premi INAIL, in scadenza il 16 dicembre 2020;
- i versamenti periodici dell'IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020;
- l'acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020, in quanto il 27 dicembre è festivo.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un'unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, effettuando il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
In merito all'asserito calo di fatturato del mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019, previsto per i soggetti che non rientrano tra coloro che sono ubicati nelle zone a maggior rischio - zone rosse e zone arancioni - e/o esercenti le attività maggiormente colpite dai provvedimenti governativi di chiusura, secondo quanto indicato dall'A.d.E. con la Circolare n. 9/2020:
- il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di novembre 2020 e novembre 2019 e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di dicembre 2020, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in novembre non rilevanti ai fini IVA;
- la data da prendere in considerazione per il raffronto in esame è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura;
-nei casi in cui non vi sia l'obbligo di emissione della fattura o di certificazione dei corrispettivi, si può fare riferimento al concetto di ricavi e compensi.
Parola d'ordine dunque sospendere, sospendere, sospendere. Se ne riparlerà a marzo 2021.
Meditate contribuenti, meditate.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.