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Dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi e il dovere di verità
L'avvocato, nell'esercizio della sua professione, ha il dovere di collaborare con le Istituzioni forensi, nel rispetto anche del dovere di verità [1]. La violazione di tale dovere integra una condotta rilevante dal punto di vista deontologico e quindi sanzionabile.
Il dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi nella prassi
Si ritiene che:
E ciò in considerazione del fatto che fornire una risposta alla richiesta dl Consiglio territoriale «non costituisce una fase precedente ed esterna al procedimento nella quale l'avvocato sia tenuto a dare sollecita risposta a richieste di chiarimenti in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, posto che così inteso il dovere di collaborazione contrasterebbe con la regola basilare del nemo tenetur contra se edere, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In virtù di tale regola è consentito all'avvocato non fornire i chiarimenti che ritenga contrastanti con i suoi interessi difensivi, diritto che per il suo rango costituzionale prevale anche su quello del COA a un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali» (CNF, n. 71/2012, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=25731).
Note
Art. 71 Codice deontologico forense: «1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali. 2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare. 3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. 4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura».
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.